Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per ritardo della P.A (TAR Sicilia n. 2062 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato e il decorso del termine dilatorio, accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Per il caso di perdurante inerzia nomina un commissario ad acta, munus intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata al ritardo e all’insediamento dell’ausiliario. Il compenso del commissario è liquidato con decreto collegiale e la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, persona con disabilità psichica assistita da amministratore di sostegno, aveva ottenuto dal TAR Sicilia una sentenza, pubblicata nel 2024, che accoglieva il ricorso volto alla propria ammissione presso una struttura residenziale. La decisione era passata in giudicato, non essendo stata impugnata. Il Comune intimato non ha però dato esecuzione al titolo, omettendo la stipula della convenzione necessaria alla presa in carico.
Con ricorso per ottemperanza ex art. 112 ss. cod. proc. amm., il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione alla piena esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto rituale la notificazione dell’atto introduttivo al Comune, non costituitosi. Nel merito ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., rilevando la mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il TAR ha ordinato all’ente di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, ha previsto l’intervento, su istanza di parte, di un commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando a sostegno C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Quanto al compenso, ha stabilito che sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e che la parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione.
Il Tribunale ha inoltre dettato le modalità operative di deposito degli atti del commissario, da effettuarsi tramite la procedura P.A.T. con apposito modulo. Ha infine ravvisato i presupposti per la penalità di mora, fissata in € 50,00 al giorno fino a un massimo di trenta giorni, dalla comunicazione o notificazione della decisione e fino all’insediamento dell’ausiliario. Ha ammesso in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidato le spese di lite in € 1.500,00, oltre accessori, a carico dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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