Ottemperanza per il mancato pagamento della Carta docente: nomina del commissario ad acta e onere della prova (TAR Lazio n. 11143 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato, la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza dell’amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso, con la conseguente declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme e delle spese di lite. Il dicastero non aveva impugnato la decisione, la quale era pertanto passata in giudicato.
Nonostante la regolare notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, quest’ultima non aveva provveduto ad adempiere. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione della sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto la domanda fondata. Il collegio ha preliminarmente verificato che il titolo esecutivo fosse stato ritualmente azionato e notificato all’amministrazione e che fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo stesso, requisito necessario per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
La circostanza dell’inottemperanza è risultata per tabulas, non avendo l’amministrazione contestato la mancata esecuzione della sentenza. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate dal giudice del lavoro, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato fin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere all’esecuzione nel termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente, per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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