Scatti stipendiali anche per collocamento a domanda del personale di polizia (TAR Toscana n. 648 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento, previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spettano anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, qualora siano maturati i requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. La fattispecie del comma 2 è aggiuntiva e concorrente rispetto a quella del comma 1 e non esclude il beneficio in caso di dimissioni volontarie. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non ha natura decadenziale, poiché la legge non lo qualifica come tale e la sua funzione è solo quella di determinare la decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attiene al solo calcolo della base pensionabile e non incide sull’attribuzione dei sei scatti per il trattamento di fine servizio. La prescrizione quinquennale decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia penitenziaria fino al pensionamento a domanda, intervenuto il 19 novembre 2016, al compimento dei cinquantacinque anni di età e con quarantadue anni di anzianità contributiva utile. Alla data del collocamento in quiescenza egli era in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 per il computo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi.

La direzione provinciale INPS non avrebbe computato tale beneficio nella liquidazione del trattamento di fine servizio. Dopo una diffida trasmessa a mezzo PEC il 3 gennaio 2022 e rimasta senza riscontro, il ricorrente ha impugnato la determinazione di liquidazione chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione con inclusione dei sei aumenti periodici nella base di calcolo e la condanna dell’amministrazione al versamento dei differenziali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia per difetto di legittimazione passiva. Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. La partecipazione del Ministero al procedimento amministrativo, mediante l’invio dei dati sull’anzianità e sulla posizione economica del lavoratore, rileva solo nei rapporti interni fra i due enti e non incide sulla legittimazione processuale.

È stata poi respinta l’eccezione di prescrizione. Il termine quinquennale decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito. Nel caso di specie il trattamento è stato corrisposto in forza di mandato del 15 gennaio 2019 e, prima della notifica del ricorso, il ricorrente ha interrotto la prescrizione con la diffida del 3 gennaio 2022.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il testo dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, osservando che l’orientamento interpretativo ormai univoco ne estende l’applicazione anche al personale delle forze di polizia, compresa la Polizia penitenziaria. Il comma 2 configura una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto al comma 1: la maggiorazione spetta quindi anche in caso di dimissioni volontarie, purché sussistano i requisiti anagrafici e di servizio.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del trattamento di fine servizio. Il ricorrente aveva peraltro versato il contributo previsto dalla medesima disposizione, come emergeva dalla determinazione INPS in atti.

Quanto al termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle due anzianità, il Collegio ne ha escluso la natura decadenziale. Il legislatore non lo qualifica come tale e la sua funzione, in relazione al comma 3, è di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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