Sei scatti stipendiali alla Guardia di Finanza anche in congedo a domanda (TAR Puglia n. 1005 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta a tutto il personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, compresa la Guardia di Finanza, anche quando il collocamento in quiescenza avvenga a domanda. Il secondo comma della disposizione richiede, a tal fine, il compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, con domanda da presentare entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Nei giudizi sull’indennità di buonuscita l’unico soggetto legittimato passivo è l’Ente previdenziale, restando estranei il Ministero dell’Economia e il Comando Generale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare appartenente alla Guardia di Finanza, si è congedato a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, ai sensi dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna delle Amministrazioni alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze economiche, oltre interessi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto. L’INPS, ritualmente evocato, è rimasto estraneo al giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Alla luce degli artt. 25 e 28 d.P.R. n. 1032/1973, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale. La partecipazione di altre Amministrazioni al procedimento prodromico non incide sulla legittimazione: la controversia va instaurata nei confronti dell’INPS, unico debitore. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, nn. 2878 e 2979 del 2023 e C.G.A.R.S. n. 770/2022.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Giudice riporta il testo dell’art. 6 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 387/1987 e verifica la sussistenza dei requisiti anagrafico e contributivo, non contestati dalle Amministrazioni secondo quanto richiede l’art. 64, comma 2, c.p.a.
Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, compresa la Guardia di Finanza, ancorché collocati in congedo a domanda (Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985, 3909, 3910, 3912, 3914 e 4844 del 2023). Il percorso argomentativo poggia sull’omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza, sull’abrogazione dell’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 387/1987 e sulla perdurante vigenza dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. che rinvia all’art. 6 bis. La nozione di Forze di polizia è ampia e comprende i corpi elencati dall’art. 16 legge n. 121/1981.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio ne esclude la natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo e incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa.
Il ricorso è quindi accolto nei confronti dell’INPS, con accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali sino al soddisfo (richiamata TAR Lazio, Roma, sez. IS, n. 151/2022). L’Ente è condannato al pagamento delle differenze economiche. Le spese seguono la soccombenza e sono compensate verso il Ministero e il Comando Generale per il rilevato difetto di legittimazione.
Nota della Redazione
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