Interessi legali sulle spese di lite liquidate in sentenza: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 10621 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il credito pecuniario relativo alle spese di lite, una volta consacrato in una sentenza di condanna, è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., a prescindere dalla costituzione in mora del debitore. Ne consegue che, se l’Amministrazione corrisponde il capitale ma non gli interessi, la pretesa creditoria resta parzialmente insoddisfatta e il giudice dell’ottemperanza, nel dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, può ordinare l’esecuzione del titolo per la sola parte relativa agli interessi. Tali interessi decorrono dalla data di deposito della sentenza che ha costituito il titolo fino al momento del soddisfo effettivo, che coincide con l’emissione del mandato di pagamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un precedente giudizio definito con sentenza del TAR Lazio che, accogliendo il ricorso, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dei difensori antistatari, dell’importo di euro 750,00 per spese legali, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato. Gli stessi difensori, non avendo ricevuto spontanea esecuzione, proponevano ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere il pagamento dell’importo complessivo.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva al pagamento della somma capitale, comprensiva di spese e accessori ma non degli interessi legali. I ricorrenti, pertanto, dichiaravano di aver ricevuto il pagamento delle spese di lite senza interessi, precisando che la loro pretesa rimaneva insoddisfatta limitatamente alla parte relativa agli interessi legali maturati sulla somma liquidata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che, essendo stato corrisposto dall’Amministrazione l’importo capitale di euro 1.394,34, doveva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in relazione a quella somma. Tuttavia, la pretesa creditoria non poteva ritenersi integralmente soddisfatta, permanendo il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposti gli interessi sulla somma liquidata nel titolo esecutivo.
In applicazione del principio di diritto richiamato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, il Collegio ha affermato che il credito per spese di lite, essendo consacrato in un titolo esecutivo, è liquido ed esigibile e, come tale, produce interessi di pieno diritto. Tale produzione non richiede un’apposita condanna del giudice, né la costituzione in mora del debitore, operando automaticamente ai sensi dell’art. 1282 c.c. per tutti i crediti aventi tali caratteristiche.
Il Tribunale ha quindi precisato che gli interessi devono essere calcolati dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo, ossia dal 09.01.2025, fino al momento del soddisfo effettivo. Ha inoltre chiarito che tale momento va individuato, con riguardo alle obbligazioni dell’Amministrazione, nella data di emissione del mandato di pagamento.
Conseguentemente, il ricorso è stato accolto in parte, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione al titolo per la parte relativa agli interessi legali nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Su richiesta della parte, il Collegio ha fin da subito nominato un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state infine compensate, tenuto conto della circostanza che i ricorrenti si difendevano in proprio e del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.