Sei scatti stipendiali al personale militare in quiescenza e rideterminazione indennità buonuscita (TAR Lazio n. 273 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, e in particolare all’Arma dei carabinieri, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma l’applicazione della disciplina al personale militare. Il beneficio compete altresì a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è qualificato come perentorio e al suo superamento la legge non ricollega alcuna decadenza. Sulle somme dovute spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda all’età di 55 anni, avendo espletato 42 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dal beneficio per mancata presentazione dell’istanza nel termine di legge e, nel merito, la non spettanza del beneficio agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, riservato ai soli corpi armati a ordinamento civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, che attribuisce i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, al personale della Polizia di Stato e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. La norma si applica anche a chi chiede il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il passaggio decisivo è il coordinamento con l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che stabilisce come al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continui ad applicarsi la disciplina del citato art. 6-bis. Da qui la conclusione che il beneficio spetta anche all’Arma dei carabinieri, organo inquadrato nell’ordinamento militare. Il Collegio richiama sul punto la recente giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 112 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 10834 del 2023.
Quanto alla posizione concreta del ricorrente, il Tribunale rileva che essa si attaglia alla fattispecie del comma 2 dell’art. 6-bis: il collocamento in quiescenza a domanda è avvenuto con il possesso dei requisiti di età e di servizio utile richiesti dalla norma.
L’eccezione di decadenza è respinta. Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità non è qualificato come perentorio dal legislatore, né al suo superamento è ricollegata alcuna decadenza. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. II, n. 2982 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto ai benefici economici e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Sulle somme dovute il Tribunale riconosce i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994, richiamando Cass. civ., sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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