Sei scatti stipendiali anche al personale congedato a domanda (TAR Campania n. 1313 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, spetta anche al personale congedato a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, essendo funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La maggiorazione opera sulla base di calcolo dell’indennità di buonuscita, non sulla sola base pensionabile, e l’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione, senza che rilevi la mancata certificazione degli scatti da parte dell’amministrazione di appartenenza. Sulle somme spettanti competono i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti alle forze di polizia, collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile, hanno adito il TAR Campania per ottenere l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti e, nel merito, ha sostenuto l’inapplicabilità del beneficio a categorie diverse da quelle espressamente richiamate dalla norma. Ha inoltre dedotto di essere mero ordinatore secondario di spesa, non avendo le amministrazioni di appartenenza certificato alcuna maggiorazione dell’ultimo stipendio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’ambito soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. La nozione di forze di polizia richiamata dalla disposizione è ampia e va letta in connessione con l’art. 16 della legge n. 121 del 1981, espressamente richiamato dall’art. 6 del medesimo decreto-legge. Il d.P.R. n. 150 del 1987, di cui la norma dispone l’estensione, si applica al personale dei ruoli di polizia senza distinguere tra ordinamento civile e militare.
Quanto alla posizione dell’INPS, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. Non giova all’Istituto dedurre di essersi attenuto ai dati forniti dall’amministrazione di servizio, né invocare la necessità di evocare in giudizio le amministrazioni datrici di lavoro.
Il richiamo all’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 è inconferente. Tale disposizione, intitolata “Maggiorazione della base pensionabile”, regola i sei scatti sulla pensione e non sul trattamento di fine servizio. L’art. 6-bis, invece, incide al contempo sulla base pensionabile e sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita, prestazioni con funzione e natura giuridica non omogenee, estranea al d.lgs. n. 503 del 1992 la materia del TFS.
Sul versante della pretesa decadenza, il Collegio osserva che il termine del 30 giugno non è assistito da alcuna previsione espressa di decadenza. La sua funzione è consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo quanto dispone il comma 3. L’eventuale ambiguità della disposizione non può fondare conseguenze decadenziali.
Il ricorso è dunque accolto quanto all’accertato diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti. Sui relativi importi spettano i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Un ricorrente ha nel frattempo rinunciato all’azione per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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