Liquidazione del compenso al commissario ad acta secondo la tariffa degli ausiliari del giudice (TAR Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, decreto n. 585 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al commissario ad acta, nominato per l’ottemperanza al giudicato amministrativo, segue i criteri previsti per gli ausiliari del magistrato di cui al Titolo VII, artt. 49-57, d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 115/2002, al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del giudice per onorario, indennità, spese di viaggio e spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. La determinazione del compenso deve tenere conto del valore della vicenda amministrativa, della qualità e dell’entità delle prestazioni svolte, della tipologia di attività espletata, della complessità dei quesiti e della completezza dell’indagine compiuta. La liquidazione avviene mediante decreto motivato, ai sensi dell’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, che costituisce titolo provvisoriamente esecutivo, con onere posto a carico dell’amministrazione intimata.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Locri n. 229 del 22.3.2021 nei confronti del Comune di Bianco, rimasto non costituito. Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 205 del 12.3.2024, accoglieva il ricorso e nominava un commissario ad acta, la cui nomina veniva successivamente modificata con ordinanza collegiale n. 539 del 21.7.2025.
Con atto datato 11.6.2025, il commissario ad acta originariamente nominato delegava le funzioni commissariali a un Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria. Il delegato provvedeva all’esecuzione dell’incarico e, unitamente alla relazione commissariale depositata il 18.12.2025, presentava richiesta di liquidazione del compenso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo rileva che la quantificazione dell’onorario spettante al commissario ad acta richiede l’applicazione dei criteri previsti per i compensi dei periti e dei consulenti del giudice, di cui al Titolo VII, artt. 49-57, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio richiama, sul punto, il decreto del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 614 del 10 ottobre 2025, la sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 15 maggio 2020 e, da ultimo, il decreto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 28.11.2025.
L’art. 57 d.P.R. n. 115/2002, espressamente richiamato, estende al commissario ad acta la disciplina dettata per gli ausiliari del magistrato, con riferimento all’onorario, alle indennità, alle spese di viaggio e alle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. L’art. 168 del medesimo d.P.R. prevede che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari avvenga mediante apposito decreto motivato, che costituisce titolo provvisoriamente esecutivo.
Il Collegio precisa che la determinazione del compenso deve essere operata considerando il valore della vicenda amministrativa, la qualità e l’entità delle prestazioni effettivamente svolte, la tipologia di attività espletata, la complessità dei quesiti sottoposti e la completezza ed esaustività dell’indagine compiuta, nonché degli elaborati depositati. Questi criteri, come indicato dall’Adunanza Plenaria n. 17/2025, costituiscono i parametri guida per la liquidazione equitativa del compenso.
Alla luce della relazione del commissario ad acta e della documentazione allegata, dalla quale risulta che lo stesso ha provveduto a impegnare e liquidare la somma complessiva di € 416.068,97 per l’esecuzione del giudicato, il Tribunale ritiene che, in base ai criteri sopra indicati e considerato l’impegno profuso per la puntuale e integrale esecuzione della sentenza, al commissario spetti un compenso professionale di € 6.973,00, al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali, da porre a carico dell’amministrazione intimata. Il Collegio dispone, pertanto, la liquidazione in favore del commissario ad acta di tale somma, con onere a carico del Comune di Bianco.
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Nota della Redazione
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