Ordinanza contingibile e urgente e poteri del Questore (TAR Lombardia n. 3263 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente del sindaco, adottata ex art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 267/2000 per motivi di sicurezza urbana, è illegittima quando il pericolo dedotto non sia concreto e attuale ma si fondi su una qualificazione dei luoghi smentita dalle risultanze istruttorie e quando il fine perseguito possa essere conseguito con i poteri ordinari previsti dall’ordinamento, come le limitazioni degli orari di vendita ex art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000. I poteri extra ordinem non possono essere utilizzati per superare i limiti procedimentali e di durata dei poteri ordinari. L’attivazione di poteri di controllo sulla licenza di un esercizio commerciale, ove necessario, rientra nella competenza del Questore e non del Sindaco.
Il Fatto
Una società, esercente la vendita di prodotti alimentari tramite distributori automatici, impugnava l’ordinanza sindacale che, ai sensi dell’art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 267/2000, le aveva imposto il divieto di esercitare l’attività nelle ore serali e notturne per tre mesi, con l’obbligo di impedire fisicamente l’accesso al pubblico ai locali. Il provvedimento era motivato dall’esigenza di contrastare fenomeni di violenza e degrado urbano, essendo l’area utilizzata come rifugio da soggetti autori di reati. La società deduceva il difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, la violazione del principio di tipicità e l’irragionevolezza del provvedimento. Successivamente alla scadenza del trimestre, la ricorrente proponeva domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondata la domanda, accertando l’illegittimità dell’ordinanza. Premesso che il provvedimento richiama i commi 4 e 4-bis dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, il Collegio ha rilevato come l’utilizzo dei poteri contingibili e urgenti non risulti adeguatamente motivato. La ricostruzione del Comune, secondo cui gli spazi della vendita automatica sarebbero adoperati come rifugio da malintenzionati, è stata contraddetta dalle risultanze fotografiche, dalle quali emergeva che si trattava di un’area aperta, facilmente controllabile dalla forza pubblica, anche in ragione della vicinanza di una sede della Polizia locale. La presenza di impianti di videosorveglianza, utilizzati anche nei controlli di polizia, costituisce poi un evidente impedimento all’utilizzo dell’area quale luogo di ritrovo per la commissione di reati, salvo che le telecamere non siano finalizzate a sorvegliare esclusivamente l’area dei distributori, ipotesi non provata in giudizio.
Il Collegio ha aggiunto che, ove fosse necessaria una limitazione dell’orario di vendita, l’ordinamento offre al sindaco uno strumento ordinario e più specifico, previsto dall’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000, che consente di disporre limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. L’utilizzo del potere straordinario in luogo di quello ordinario si pone in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza citata, per cui i poteri contingibili e urgenti richiedono la sussistenza di condizioni eccezionali non affrontabili con i mezzi ordinari, non potendo essere impiegati per superare i limiti procedimentali e di durata previsti per i poteri tipici.
Infine, il TAR ha precisato che la qualificazione dei locali come luogo di rifugio per la commissione di reati comporterebbe l’attivazione di poteri di controllo sulla licenza che rientrano nella competenza del Questore, non del Sindaco. Il ricorso è stato accolto, con conseguente accertamento dell’illegittimità dell’atto e condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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