Sei scatti stipendiali anche per il collocamento in quiescenza a domanda (TAR Sicilia n. 2436 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta anche al personale delle Forze di Polizia collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla norma. La cessazione dal servizio su istanza del dipendente non costituisce causa ostativa al riconoscimento del beneficio. Il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, essendo funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo e non all’esistenza del diritto sostanziale. Il beneficio rileva ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, con conseguente obbligo di rideterminazione della base di calcolo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza a domanda il 30 aprile 2024, avendo maturato 57 anni di età e 43 anni di servizio utile. L’INPS, in sede di liquidazione dell’indennità di buonuscita, non ha computato il beneficio dei sei scatti stipendiali, pur in presenza dei presupposti normativi.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito al solo fine di partecipare al contraddittorio, senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento ormai consolidato sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia ai fini del trattamento di fine servizio. Richiama in particolare il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331 e 1326) e il Consiglio di Stato (Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985).
Da tali pronunce si ricava che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 trova applicazione anche nei confronti del personale collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti. Il beneficio spetta, in particolare, a chi chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il Collegio sottolinea che la cessazione dal servizio a domanda non è causa ostativa al riconoscimento dei sei scatti. Viene inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2 abbia natura decadenziale: si tratta di un termine funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo, non all’esistenza del diritto sostanziale.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR rileva che il ricorrente, cessato dal servizio il 30 aprile 2024, possedeva i requisiti richiesti, avendo maturato 57 anni di età e 43 anni di servizio utile. Risultano quindi integrati tutti i presupposti normativi per il riconoscimento dei sei scatti ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e condanna dell’INPS alla riliquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza, liquidate tenendo conto della natura seriale della controversia e dell’assenza di difese nel merito.
Nota della Redazione
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