Annullata la sanzione disciplinare per accensione del motore priva di motivazione e sproporzionata (TAR Lazio n. 10526 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento disciplinare che irroga una sanzione pecuniaria è illegittimo per difetto di motivazione quando non individua specificamente la disposizione di servizio violata e non giustifica la gravità della sanzione. È altresì irragionevole il divieto assoluto di accensione del motore dell’auto di servizio che privi l’operatore della possibilità di contrastare le temperature esterne, e sproporzionato il sacrificio imposto a fronte di una violazione tenue e di buona fede, non lesiva di diritti altrui né idonea a compromettere il servizio prestato.
Il Fatto
Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio di vigilanza esterna presso un’abitazione privata, veniva sanzionato con la pena pecuniaria di 2/30 dello stipendio per aver acceso il motore dell’auto di servizio, in violazione delle consegne, al fine di contrastare l’umidità nell’abitacolo e prevenire il calo di batteria. L’accensione, durata circa venti minuti, aveva provocato la reazione di un’inquilina dello stabile adiacente, che lamentava l’odore di smog.
Il provvedimento disciplinare, emesso dal Direttore dell’Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato, veniva impugnato dall’agente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato illegittimo per difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzionalità.
Quanto al primo profilo, il Collegio ha rilevato che la sanzione è stata irrogata senza giustificare la violazione di specifiche disposizioni di servizio e senza motivare la gravità della sanzione. Nel provvedimento non vengono individuate le esigenze di servizio che imponevano il divieto assoluto di accensione del motore, neanche in termini generici.
Sul secondo profilo, il TAR ha ritenuto irragionevole il divieto assoluto di accensione, in quanto priverebbe l’operatore dell’ausilio dell’aria condizionata, necessaria per il fabbisogno fisiologico, e ha evidenziato come la stessa amministrazione, con disposizioni successive, abbia poi consentito l’accensione per brevi periodi.
Infine, la sanzione è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta tenuta: una violazione tenue, di buona fede, non lesiva di diritti altrui e non idonea a compromettere il servizio. Di conseguenza, il provvedimento è stato annullato e le spese di lite compensate, con restituzione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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