Trasferimento per incompatibilità ambientale e riesame cautelare (TAR Basilicata n. 130 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’ufficio disposto ai sensi dell’art. 55, comma 3, DPR n. 335/1982 richiede all’Amministrazione di valutare anche le situazioni di famiglia del dipendente, nonché le sue condizioni di salute, considerando la possibilità di assegnarlo a una sede di servizio più prossima al luogo di residenza. In sede cautelare, quando emerge che tale valutazione non è stata compiuta, il giudice amministrativo accoglie l’istanza incidentale ai soli fini del riesame del provvedimento, senza annullarlo, affinché l’Amministrazione rieserciti il proprio potere con piena cognizione degli elementi fattuali e personali rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato il decreto con cui il Capo della Polizia ha disposto il suo trasferimento immediato dal Distaccamento della Polizia Stradale alla Questura di Potenza, ai sensi dell’art. 55, comma 4, DPR n. 335/1982, per motivi di incompatibilità ambientale. Il provvedimento impugnato è stato notificato il 3.7.2025.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto e, in via incidentale, la sospensione della sua esecuzione, deducendo, tra i motivi di ricorso, la violazione dell’art. 55, comma 3, DPR n. 335/1982, norma che impone all’Amministrazione di tener conto delle situazioni di famiglia nel disporre il trasferimento d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato la domanda cautelare nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, valutando le ulteriori circostanze emerse nella discussione. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 55, comma 3, DPR n. 335/1982, rilevando che l’Amministrazione, nel disporre il trasferimento, non aveva valutato la possibilità di destinare il ricorrente a una sede di servizio più prossima al luogo di residenza.
La circostanza assume rilievo non solo in relazione alle esigenze familiari del ricorrente, ma anche alle sue particolari condizioni di salute, che rendono maggiormente gravoso l’allontanamento dal nucleo familiare e dal luogo di residenza. Il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto di accogliere l’istanza cautelare non già annullando il provvedimento impugnato, ma disponendo il riesame dello stesso da parte dell’Amministrazione resistente.
Il riesame dovrà essere effettuato affinché l’Amministrazione valuti specificamente la possibilità di trasferire il ricorrente presso una sede più vicina al luogo di residenza, in considerazione delle esigenze familiari e delle condizioni di salute emerse nel corso del giudizio cautelare. Il TAR ha inoltre fissato l’udienza pubblica di merito per l’8 luglio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi per tale statuizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.