Adeguamento BAT di impianto esistente non richiede autorizzazione ex art. 208 (TAR Calabria n. 679 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto di modifica di un impianto di incenerimento esistente, imposto dall’adeguamento alle migliori tecniche disponibili di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2010, non integra un nuovo impianto ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 e non richiede il relativo procedimento autorizzatorio. Rileva, a tal fine, che l’intervento insista su impianto già in esercizio, non aumenti i quantitativi di rifiuti autorizzati e non comporti nuova localizzazione. I criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottati in data successiva alla presentazione dell’istanza, non si applicano ratione temporis al procedimento non ancora concluso, cui restano applicabili i criteri vigenti al momento della domanda. Il parere negativo del Comune non obbliga l’amministrazione procedente a discostarsi dalle posizioni prevalenti espresse in conferenza di servizi, purché la determinazione ne dia conto e ne espliciti le ragioni di non condivisione.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna il decreto dirigenziale regionale con cui si è conclusa la conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento positivo di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata nel 2010 per un impianto di termovalorizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché gli atti presupposti: i pareri favorevoli della struttura tecnica di valutazione, dell’Autorità di bacino, dell’amministrazione provinciale e il piano di monitoraggio e controllo vidimato. Nel 2021 la gestione era subentrata a un operatore e, dopo l’emanazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 sulle BAT per l’incenerimento, era stata presentata istanza di riesame con valenza di rinnovo, in scadenza nel 2022.
Nel 2023 la società ha presentato istanza di valutazione preliminare su un progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti, richiesto dall’Arpacal per adeguare l’impianto alle prescrizioni BAT. Il Comune ha espresso parere negativo, rilevando il rischio idrogeologico R3 dell’area, la natura edilizia delle opere e il consumo di suolo. Il ricorso deduce violazione degli artt. 26-sexies, 29-octies e 208 d.lgs. n. 152/2006, del Piano regionale dei rifiuti e del PAI Calabria, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. Chiede anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione della Provincia di Crotone e ne dichiara il difetto di legittimazione passiva: l’ente non è amministrazione procedente e il parere reso è atto endoprocedimentale privo di autonoma forza lesiva. Può quindi prescindersi dall’esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità, essendo il ricorso infondato nel merito.
La prima censura, che chiede la riqualificazione dell’intervento come nuovo impianto, viene respinta. L’impianto è esistente ed operativo dal 2001; le modifiche strutturali servono ad adeguarlo alle BAT e non determinano aumento dei quantitativi autorizzati, sicché l’impatto ambientale resta immutato sotto tale profilo. Manca il presupposto applicativo dell’art. 208.
Infondata è anche la censura sulla dedotta carenza istruttoria riferita al parere della STV. Il provvedimento regionale ha correttamente recepito il parere, che ha esaminato le opere di modifica e ha dettagliato le procedure nelle tre fasi dei lavori.
Quanto al Piano regionale di gestione dei rifiuti e ai criteri localizzativi invocati, il Collegio opera una duplice verifica. In primo luogo, l’istanza è stata presentata il 15 giugno 2023, anteriormente all’entrata in vigore dei nuovi criteri, e il Piano stesso li applica solo alle domande successive, mantenendo per quelle pendenti i criteri vigenti al momento della presentazione. In secondo luogo, anche a volerli applicare, il progetto non integra né un nuovo impianto, né una modifica che implicа consumo di suolo — trattandosi di area già occupata e in gran parte impermeabilizzata — né un mutamento di tipologia impiantistica. Le censure verso il parere dell’Autorità di bacino sono parimenti respinte: l’istante ha prodotto lo studio idrologico idraulico e l’Autorità ha correttamente applicato le norme di salvaguardia del PAI.
Infine, il Collegio riconosce al Comune la qualità di ente portatore di un interesse qualificato, ma rileva che la Regione ha dato conto del parere negativo e delle ragioni per discostarsene, decidendo in base alle posizioni prevalenti. Il rigetto della domanda caducatoria travolge quella risarcitoria. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.