Il diniego di cittadinanza non valuta l’allontanamento del coniuge (TAR Lazio n. 5874 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il potere discrezionale dell’Amministrazione è soggetto al controllo giurisdizionale che non si estende al merito ma alla logicità, alla proporzionalità, alla sufficienza dell’istruttoria e al travisamento dei fatti. I precedenti penali a carico di un componente del nucleo familiare dell’istante possono essere considerati solo se dimostrano lo scarso inserimento dell’intero nucleo familiare nel contesto sociale; il diniego non può, invece, trasformarsi in un giudizio sulla condotta del congiunto, senza valutare l’effettivo allontanamento della richiedente, la sua posizione di parte offesa e la separazione legale intervenuta.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il diniego si fondava su taluni precedenti penali emersi a carico del coniuge della richiedente, ritenuti sintomatici di una mancata integrazione dell’intero nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ricorda che, in materia di cittadinanza, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità, ma il suo esercizio deve essere logico, proporzionato e basato su un’istruttoria completa. Il giudizio prognostico di meritevolezza deve riguardare la condotta e lo stile di vita dell’interessato, non già quella dei suoi familiari.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che il Ministero ha fondato il rigetto quasi esclusivamente sui precedenti del coniuge, senza considerare le circostanze emerse in sede procedimentale: uno dei precedenti non risultava dal casellario giudiziale e non era stato commesso dal coniuge; per l’altro, la ricorrente figurava come parte offesa; la donna si era separata legalmente dal marito, aveva la gestione esclusiva dei figli, un lavoro stabile e nessun carico penale.
La sentenza richiama l’orientamento secondo cui i precedenti dei familiari possono essere valorizzati solo ove dimostrino lo scarso inserimento dell’intero nucleo familiare nel contesto sociale. Nel provvedimento impugnato, invece, manca una spiegazione adeguata del nesso tra la situazione del coniuge e l’integrazione della richiedente, tanto più che gli elementi addotti deponevano per un progressivo allontanamento dal disfunzionale nucleo familiare.
La valutazione ministeriale risulta, pertanto, viziata da difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del diniego, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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