Sufficienza partecipazione condotta gruppo per daspo senza comunicazione avvio (TAR Marche n. 1044 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il divieto di accesso agli impianti sportivi ex art. 6 l. 401/1989 ha natura preventiva e cautelare. Ai fini della sua legittimità non è necessario dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il tifoso si sia personalmente reso responsabile di atti di violenza, consumati o tentati. È sufficiente che egli abbia partecipato a episodi, anche solo di intimidazione, realizzati dal gruppo di tifosi di appartenenza, idonei a porre in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico. Il Daspo non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura. L’eventuale omissione non comporta comunque annullamento quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. La misura è legittima quando i luoghi inibiti risultano sufficientemente determinati.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il DASPO adottato dal Questore, con il quale gli è stato fatto divieto, per la durata di cinque anni dalla notifica, di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio professionistico e dilettantistico, nonché alle partite della Nazionale. Il provvedimento si fonda sui gravi fatti verificatisi in occasione di un incontro, con danni e feriti anche tra le forze dell’ordine.
Il ricorrente deduce travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo di essere giunto allo stadio a incontro iniziato e di essere estraneo ai fatti esterni all’impianto. Contesta di aver sfondato il cancello indicato nel provvedimento, afferma che quello forzato sarebbe altro e di essersi limitato a scuotere moderatamente la cancellata. Lamenta inoltre la violazione del diritto di difesa per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni inibite. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 59/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando la dettagliata relazione dell’Amministrazione sui fatti avvenuti presso lo stadio, la convalida del G.I.P. del provvedimento ex art. 6 commi 2 e 3 l. 401/1989 e la comunicazione di notizia di reato con l’annotazione di servizio della Digos, contenente immagini e riconoscimento testimoniale. Materiale tutto versato in atti.
Il punto centrale è la qualificazione della misura. La ricostruzione del ricorrente, volta a escludere la responsabilità diretta per fatti criminosi, non elide la rilevanza delle condotte ai fini preventivi e cautelari propri del divieto ex art. 6 l. 401/1989. Data la natura preventiva dell’atto, non è necessario che sia dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che il tifoso si sia personalmente reso responsabile di atti di violenza, consumati o tentati. È viceversa sufficiente che egli abbia partecipato a episodi anche solo di intimidazione realizzati dal gruppo di appartenenza, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, secondo il richiamo a TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 18 settembre 2017, n. 1127.
Il secondo motivo è infondato. Il provvedimento che dispone il Daspo non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare turbative dell’ordine pubblico. Il Collegio aggiunge che l’omissione non comporterebbe comunque l’annullamento se il contenuto dell’atto, come nella specie, non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, richiamando T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 10 marzo 2025, n. 182 e T.A.R. Umbria, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 850.
Il terzo motivo è parimenti disatteso. I luoghi ai quali è fatto divieto di accedere sono sufficientemente determinati, essendo specificato che rilevano le strade, vie e piazze nel raggio di 500 metri dal perimetro dell’impianto sportivo di volta in volta interessato. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.