Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 426 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, entro un termine perentorio, e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della stessa e alla refusione delle spese di lite.
La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 7 agosto 2024 con le formalità del codice di procedura civile, per valere come titolo esecutivo. La ricorrente ha poi adito il TAR Lazio lamentando l’inottemperanza, limitatamente alla mancata attivazione della carta e con esclusione del pagamento delle spese già liquidate dal giudice ordinario. L’Amministrazione si è costituita con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, non essendo controverso tra le parti che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto dal giudice del lavoro.
Il termine assegnato è perentorio, pari a sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate in favore della ricorrente, con distrazione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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