Accoglimento del ricorso per ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3752 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il creditore di una somma di denaro risultante da una sentenza passata in giudicato ha diritto di ottenere la declaratoria di inottemperanza dell’Amministrazione inadempiente e la conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, né per il commissario ad acta, quanto a capitale residuo e accessori, dovendosi verificare l’esatta misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge, ai sensi degli artt. 1282 e ss. cod. civ.. Il giudice dell’ottemperanza, nel caso di inutile decorso del termine assegnato, nomina sin d’ora il commissario ad acta nell’organo dell’Amministrazione competente alla gestione della spesa, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione, costituitasi, non l’ha adeguatamente contrastata. Il giudicato costituisce titolo avente valore ed efficacia nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è volto a consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Quanto all’entità delle somme, il TAR ha chiarito che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, né per capitale residuo né per interessi, di cui andrà verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Ha inoltre constatato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando all’Amministrazione il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da investirsi su istanza del creditore e con il potere di determinare definitivamente l’importo dovuto.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, evidenziando il carattere minimo e stereotipato dell’attività difensiva in questa materia. Ha infine precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso al commissario.
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