Annullato il regolamento ENAC sui depositi carburante avio negli aeroporti (TAR Lazio n. 3804 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 18/1999 e per esorbitanza dai limiti della potestà regolatoria riconosciuta all’ENAC dagli artt. 687 e 705 cod. nav., il regolamento che impone al gestore aeroportuale di acquisire o realizzare almeno un deposito carburante avio, quale presupposto per l’avvio della procedura di centralizzazione. La centralizzazione delle infrastrutture costituisce potere tipizzato, esercitabile solo all’esito di un accertamento motivato della non duplicabilità per ragioni tecniche, economiche o ambientali, e non può essere presunto. Un atto generale che incide sull’assetto del mercato impone una istruttoria puntuale e la partecipazione effettiva dei Comitati degli utenti e degli operatori; l’omessa consultazione e la carenza di motivazione integrano vizi che travolgono l’intero impianto regolatorio.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria della gestione totale di uno scalo aeroportuale insulare, ha impugnato il regolamento adottato dall’ENAC, recante la nuova disciplina sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico civile affidati in concessione, insieme alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato e agli atti presupposti.
Il regolamento costituisce riedizione di un precedente provvedimento regolatorio già annullato dal TAR con plurime sentenze, che avevano ravvisato la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 18/1999, il difetto di istruttoria e l’esorbitanza dai poteri dell’Ente. La ricorrente deduce che la nuova versione, dietro una diversa qualificazione normativa, riproduce il medesimo impianto, imponendo obblighi organizzativi e finanziari non previsti dalla convenzione e idonei ad alterare l’equilibrio economico della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Gli artt. 687 e 705 cod. nav. attribuiscono all’ENAC la regolazione tecnica e al gestore l’amministrazione delle infrastrutture aeroportuali, ma nessuna delle due disposizioni disciplina lo stoccaggio o la centralizzazione dei depositi carburante. La materia trova sede nel d.lgs. n. 18/1999, che recepisce la direttiva 96/67/CE e fissa la regola della non centralizzazione, ammettendo la deroga solo in presenza di condizioni oggettive accertate con rigore.
Il regolamento impugnato, pur dichiarando di non fondarsi più sull’art. 9 del d.lgs. n. 18/1999, riproduce lo schema già annullato. Gli artt. 3 e 5 stabiliscono che il gestore debba acquisire o costruire almeno un deposito, quale presupposto per la successiva centralizzazione. Si tratta di un obbligo e non di una facoltà, che incide sull’assetto proprietario delle infrastrutture e crea artificialmente una situazione di unicità preordinata alla concentrazione.
Il Collegio esclude che l’intervento sia riconducibile alla regolazione tecnica o ai poteri impliciti. A fronte dell’indebolimento della legge quale strumento di indirizzo, il giudice amministrativo deve impedire che finalità generali si traducano nella creazione di poteri innominati. Nel campo della regolazione economica, la legge deve definire la causa dell’intervento, il modello di conformazione del mercato e il grado di incisione sulle posizioni soggettive. Tali limiti risultano superati: l’atto produce effetti lesivi immediati e si risolve in una regolazione economica sostanziale.
Il regolamento è inoltre viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. L’ENAC non ha svolto alcuna verifica concreta sulla non duplicabilità degli impianti, sull’inadeguatezza del modello distribuito vigente, né sugli effetti economico-finanziari della scelta. Manca una disciplina transitoria e un piano di attuazione graduale. L’argomento difensivo secondo cui il regolamento sarebbe una semplice “cornice” generale è respinto: l’obbligo di acquisire il deposito presuppone già la scelta strategica della gestione unitaria, senza margine di valutazione caso per caso.
Sussiste altresì la violazione dei principi di concorrenza e di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli artt. 101 e 102 TFUE. Il modello produce effetti escludenti in via sostanziale, determinando un assetto monopolistico privo di valutazione degli impatti. Il Collegio ravvisa, infine, la lesione del principio di partecipazione procedimentale: l’ENAC ha omesso la consultazione obbligatoria dei Comitati degli utenti ex art. 11 del d.lgs. n. 18/1999 e non ha fornito riscontro alle osservazioni degli operatori. L’incertezza normativa e l’assenza di criteri attuativi certi completano il quadro di illegittimità. Il ricorso è accolto e il regolamento annullato, con condanna dell’ENAC alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.