Riequilibrio del piano economico finanziario: nessun diritto alla revisione per il concessionario (TAR Lazio n. 13875 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 non riconosce al concessionario un diritto potestativo alla revisione del piano economico finanziario: il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico che incidono sull’equilibrio del piano legittima una rinegoziazione tra le parti, ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti. In difetto di accordo, l’unico rimedio è il recesso dal contratto, restando esclusa una tutela conformativa che surroghi il giudice all’autonomia negoziale. La pendenza del giudizio non determina la sospensione dei poteri dell’Amministrazione concedente, che resta legittimata ad adottare le iniziative necessarie a preservare l’interesse pubblico, senza che ciò integri sviamento del potere né compromissione dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La società, concessionaria per la gestione dei servizi oil in un’area di servizio autostradale, chiedeva l’attivazione del procedimento di revisione del piano economico finanziario ex art. 165 d.lgs. n. 50/2016, deducendo sopravvenienze straordinarie ed eccezionali idonee ad alterare l’equilibrio del rapporto. Avverso il silenzio dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a.. Nelle more, la concedente adottava una determinazione espressa con cui escludeva i presupposti per il riequilibrio, intimando il pagamento delle somme dovute e preannunciando l’escussione delle garanzie e la risoluzione del rapporto, atto impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo: la posizione del concessionario rileva come diritto soggettivo solo quando la revisione trovi fonte in una clausola contrattuale che esaurisca la discrezionalità dell’Amministrazione sull’an e sul quantum. Nel caso di specie, la controversia investe l’esercizio del potere discrezionale ex art. 165 d.lgs. n. 50/2016, sicché la domanda appartiene al giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha respinto i motivi relativi allo sviamento e alla compromissione dell’effettività della tutela. La pendenza del contenzioso non paralizza l’azione amministrativa: l’inesauribilità del potere e il principio di continuità impongono all’Amministrazione di valutare l’esercizio delle proprie prerogative ogniqualvolta ravvisi una possibile violazione degli obblighi del concessionario. L’adozione delle misure contestate, in assenza di elementi dimostrativi della strumentalità a fini diversi, non è sintomatica di sviamento per il solo fatto della successione all’instaurazione del giudizio.
Il Tribunale ha poi escluso l’obbligo di disporre il riequilibrio. La traslazione del rischio operativo è elemento qualificante della concessione: gli interventi di riequilibrio hanno carattere eccezionale e non possono sterilizzare l’alea propria del rapporto, pena la frustrazione della causa della concessione e l’alterazione delle condizioni competitive. L’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 rimette il riequilibrio a una rinegoziazione tra le parti e, in mancanza di accordo, individua nel recesso l’unico rimedio, escludendo che il giudice possa sostituirsi all’autonomia negoziale.
Quanto al d.m. n. 181/2024, il Collegio ne ha escluso l’applicabilità ratione temporis, non potendo l’obbligo di revisione essere desunto da disposizioni sopravvenute. Irrilevante è stata ritenuta anche la sentenza della Sezione n. 3254 del 2026, richiamata dalla ricorrente, non essendo idonea a modificare la disciplina applicabile al rapporto. Esclusa infine ogni contraddittorietà dell’azione amministrativa, atteso che l’esercizio del potere di revisione è connotato da ampia discrezionalità e va valutato in relazione alle peculiarità del singolo rapporto. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto, con compensazione delle spese.
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