L’ASL può decurtare l’8% per spese di organizzazione dalle tariffe regionali se previsto dal capitolato (TAR Puglia n. 43 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di adeguamento tariffario delle strutture sanitarie private accreditate, l’Azienda Sanitaria Locale, nell’applicare le tariffe massime giornaliere determinate dalla Regione, ben può operare la decurtazione della quota relativa alla locazione dell’immobile “maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione”, quando una siffatta previsione sia espressamente contenuta nel capitolato speciale d’appalto. Le delibere di Giunta regionale che fissano le tariffe massime non hanno natura imperativa tale da impedire all’ASL di applicare le clausole negoziali che ricollegano l’adeguamento del corrispettivo a un meccanismo di calcolo specifico. La clausola di invariabilità del prezzo contrattuale, con la salvezza dei provvedimenti regolamentari regionali, non comporta l’automatica applicazione integrale delle nuove tariffe, ma l’applicazione delle stesse secondo le regole di determinazione pattuite. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la revisione del prezzo ex art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a., comprensiva anche delle questioni relative alla quantificazione del compenso.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di strutture per la salute mentale in forza di contratto stipulato con la ASL di Taranto, impugnava la delibera con cui l’Azienda aveva determinato l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno di Martina Franca in applicazione delle DGR Puglia n. 1085/2021 e n. 1490/2022. L’ASL aveva calcolato l’adeguamento decurtando dalla tariffa massima regionale la quota di locazione e l’ulteriore 8% per spese di organizzazione e amministrazione, come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. La ricorrente contestava la legittimità di tale decurtazione, assumendo che le delibere regionali imponessero l’applicazione integrale delle nuove tariffe, e deduceva il difetto assoluto di attribuzione dell’ASL, ritenendo che la determinazione tariffaria spettasse in via esclusiva alla Regione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia — pur nascendo da un rapporto contrattuale — attiene alla corretta determinazione dell’adeguamento tariffario, ossia al quantum della revisione prezzi, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a. Richiamando le Sezioni Unite n. 2160 del 2019 e n. 2934 del 2025, il Collegio ha precisato che tale giurisdizione abbraccia anche le questioni relative alla quantificazione del compenso, superando il tradizionale riparto an/quantum.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure della ricorrente, rilevando che il contratto di appalto e il capitolato speciale costituivano il fondamento pattizio dell’adeguamento. In particolare, l’art. 6 del contratto, rubricato “Invariabilità del prezzo”, prevede che il corrispettivo resti fisso “fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia”: tale clausola non impone l’automatica applicazione integrale delle tariffe regionali, ma consente l’adeguamento secondo le regole di calcolo stabilite nel capitolato. L’art. 2 del capitolato, espressamente richiamato dall’art. 5 del contratto, individua la retta massima applicabile “decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)”.
Quanto alla pretesa violazione del Reg. Reg. Puglia n. 11/2008 e delle delibere giuntali, il Collegio ha osservato che la normativa regolamentare fissa le tariffe massime e disciplina la rivalutazione per effetto dei rinnovi contrattuali, ma nulla dispone in ordine alle modalità di calcolo dell’adeguamento nel rapporto tra ASL e gestore. L’art. 9 del regolamento, nel richiamare i requisiti organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005, non vieta all’ASL di applicare decurtazioni ulteriori rispetto al solo costo di locazione, quando queste trovino fondamento in una clausola negoziale. L’ASL ha quindi legittimamente applicato il capitolato, senza sostituirsi alla Regione nella determinazione delle tariffe, ma limitandosi a recepire gli incrementi secondo il meccanismo pattizio.
La Corte ha infine respinto la domanda relativa agli interessi moratori, rilevando che l’ASL era stata di fatto impedita nella liquidazione delle somme a causa dell’emissione di fatture generiche da parte della ricorrente, prive dei riferimenti necessari per le verifiche contabili e per scongiurare doppi pagamenti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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