Il ricorso per cassazione deve trascrivere i motivi di appello contestati: inammissibile la censura per mancata pronuncia ex art. 112 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 8757 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autosufficienza del ricorso per cassazione, fondata sulla necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza esaminare i fascicoli di parte, si applica anche ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori del giudice di merito. Ne consegue che, ove si denunci la violazione dell’art. 342 c.p.c. per la mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, il ricorrente deve riportare nel ricorso l’impianto specifico dei motivi formulati dalla controparte. Parimenti, chi ascrive al giudice di merito di non aver considerato una circostanza di fatto asseritamente pacifica deve indicare l’atto di allegazione e la sede di prova, mentre la censura per erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento. La consulenza tecnica d’ufficio, inoltre, non è un fatto storico, sicché la critica alla valutazione del consulente recepita dal giudice si risolve in una rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società appaltatrice, ammessa a concordato preventivo, aveva ottenuto dal tribunale la condanna del comune appaltante al pagamento di parte delle riserve iscritte nel registro di contabilità per lavori di costruzione di un collettore fognante. La Corte d’appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva integralmente rigettato le domande dell’impresa, ritenendo non provato il fondamento delle singole riserve e legittima la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, articolato in undici motivi, ravvisando in ciascuno il comune vizio della richiesta di una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Quanto alle censure concernenti la mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello e l’erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.: il ricorrente che denunci la violazione dell’art. 342 c.p.c. deve riportare nel ricorso i motivi di appello nella loro specificità, mentre chi invoca la natura pacifica di un fatto deve indicare l’atto processuale di allegazione. L’esame diretto degli atti del giudizio di merito, pur ammesso per gli error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità della censura e non dispensa dall’onere di specificazione.
Sulle singole riserve, la Corte ha escluso che la mancata produzione dei formulari di identificazione dei rifiuti, la liquidazione equitativa delle spese per segnaletica o l’assenza di misurazioni nel contraddittorio delle parti potessero formare oggetto di sindacato di legittimità. In particolare, ha ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio non è un fatto storico e che la sua valutazione, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In ordine alla domanda di risoluzione per illegittima protrazione della sospensione dei lavori, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile sia per difetto di autosufficienza — non essendo stati trascritti i provvedimenti amministrativi di sospensione — sia perché la critica investiva il merito della valutazione di congruità compiuta dal giudice di appello in termini di doppia conforme, con conseguente operatività del limite dell’art. 348-ter c.p.c..
Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte ha conseguentemente dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c. il ricorso incidentale tardivo proposto dal comune, condannando la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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