Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse nel giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 14134 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, depositata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo il Collegio che prenderne atto. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice amministrativo quando tra le parti sia intervenuto un accordo in tal senso, anche in assenza di una soccombenza virtuale.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti e i verbali di una procedura selettiva interna per titoli ed esame colloquio, indetta dall’INAIL per il passaggio a complessive novantadue posizioni di Primo ricercatore – secondo livello, Area Scientifica Scienze Ingegneristiche, oltre alla graduatoria finale di merito e alle operazioni valutative della Commissione esaminatrice, nella parte in cui era stata omessa l’attribuzione dei punteggi previsti dalla lex specialis.
Nel corso del giudizio, con nota depositata in data febbraio 2026, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Le altre parti si costituivano in giudizio e all’udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi in modalità da remoto, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, depositata dalla parte ricorrente, integra gli estremi della causa di improcedibilità prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dovendo il giudice dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sia venuto meno l’interesse alla decisione.
Il TAR ha quindi preso atto della volontà della parte ricorrente di non coltivare ulteriormente l’azione, non residuando alcuna utilità concreta dalla definizione del merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla sopravvenuta carenza d’interesse, senza che sia necessario esaminare le questioni di merito sollevate con il ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando l’accordo intervenuto tra le parti sul punto, conformemente alla regola per cui la compensazione può essere disposta anche in assenza di soccombenza quando ricorrono giusti motivi, tra i quali rientra l’accordo delle parti.
La sentenza è stata quindi pronunciata in forma semplificata, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., in considerazione della natura della pronuncia, e l’ordine di esecuzione è stato rimesso all’autorità amministrativa, come prescritto dall’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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