Ottemperanza per indennità di ferie del docente: obbligo dell’Amministrazione entro novanta giorni (TAR Lombardia n. 3862 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza del giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, è accolta quando l’Amministrazione non provi l’avvenuta esecuzione del titolo. La sentenza passata in giudicato, notificata alla sede del debitore, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e legittima l’azione esecutiva decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Il giudice assegna all’Amministrazione il termine per adempiere e nomina fin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, senza che lo stesso maturi alcun compenso trattandosi di funzioni istituzionali. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è invece dovuta quando l’esiguità del debito renda la penalità eccessivamente afflittiva e iniqua.
Il Fatto
Una docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza, non appellata, era passata in giudicato e la relativa copia conforme era stata notificata all’Amministrazione.
Nonostante il decorso del termine di legge, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione coattiva del titolo, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza azionata, munita dell’attestazione di conformità, era stata notificata all’Amministrazione debitrice in data 2 ottobre 2025 ed era passata in giudicato, come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 22 gennaio 2026. Alla data di proposizione del ricorso risultava pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
In assenza di prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza, il Collegio ha accolto il ricorso. Ha imposto all’Amministrazione scolastica di erogare alla ricorrente la somma dovuta entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’organo commissariale opererà solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Nessun compenso è dovuto al Commissario, trattandosi di funzioni che rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. La penalità di mora richiesta è stata ritenuta eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua, in ragione dell’esiguità del debito oggetto di esecuzione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
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Nota della Redazione
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