Self cleaning valutabile anche dopo l’aggiudicazione e sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza (TAR Sardegna n. 489 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico non sono irrilevanti per il solo fatto di essere intervenute dopo la presentazione dell’offerta, dopo l’aggiudicazione o nel periodo tra aggiudicazione e stipula. La stazione appaltante è tenuta a valutarne l’idoneità a ripristinare il rapporto fiduciario, in linea con la ratio conservativa dell’istituto e con il diritto dell’Unione europea. La valutazione circa la sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 e circa l’efficacia delle misure correttive costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti. Anche le omissioni dichiarative non determinano alcun automatismo espulsivo, potendo rilevare solo se reputate tali dalla stazione appaltante.
Il Fatto
La ricorrente, gestore uscente del servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza di una azienda ospedaliero-universitaria, impugna l’aggiudicazione disposta in favore di un consorzio controinteressato, seconda in graduatoria. Unitamente all’atto di aggiudicazione, con successivi motivi aggiunti la ricorrente censura la verifica dei requisiti tecnici, la congruità dell’offerta, l’attribuzione dei punteggi tecnici, le modalità dei giudizi della Commissione, la mancata esclusione per grave illecito professionale desunto da indagini penali e, da ultimo, i provvedimenti che hanno concluso il procedimento di self cleaning reputando idonee le misure adottate dall’aggiudicatario.
Il ricorso si articola in cinque motivi introduttivi e in cinque atti di motivi aggiunti. Si costituiscono in giudizio l’amministrazione resistente e la controinteressata, concludendo per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’inquadramento del personale. La prescrizione del CSA richiede quattro squadre ordinarie per turno, con un contingente minimo di addetti inquadrati ai livelli E ed F. L’offerta dell’aggiudicataria annovera sessanta unità nei livelli richiesti; l’assunzione di ulteriori ventinove unità al livello G non inficia di per sé l’idoneità dell’offerta, considerata anche la verifica di congruità e la sua natura globale e sintetica.
Quanto ai requisiti tecnici per i lavori “una tantum”, il Collegio reputa fuori fuoco il richiamo alla visura camerale, che attiene all’idoneità professionale e non ai requisiti tecnico-professionali. I certificati di collaudo non devono coprire l’intero importo, avendo i lavori rilievo marginale rispetto ai servizi; eventuali carenze formali non sono ostative.
Sul giudizio di anomalia, la censura è dichiarata inammissibile perché atomistica: la valutazione deve essere globale e sintetica, salvo che le criticità rendano l’operazione economicamente non plausibile. Nel merito, la decontribuzione sud è misura agevolativa approvata dalla Commissione europea, e i costi di formazione risultano esibiti.
Le censure sui punteggi tecnici sono inammissibili: non emergono manifeste illogicità, travisamenti o difetti di motivazione, e il divario tra le offerte altro non è che il risultato dei criteri convenzionali. Anche il metodo del confronto a coppie è legittimo: la coincidenza dei giudizi non prova la collegialità delle valutazioni, essendo fisiologico un orientamento condiviso.
Sui motivi aggiunti il Collegio ne afferma l’ammissibilità, poiché la determinazione sulle misure di self cleaning costituisce conferma implicita dell’aggiudicazione. Nel merito, aderendo all’indirizzo più recente (Cons. Stato, Sez. III, n. 1790/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 3858/2024), supera il precedente orientamento e ritiene che le misure possano essere valutate anche per le gare in corso. La loro tempestività assume rilievo come elemento affidato alla discrezionalità della stazione appaltante, non sindacabile se non per manifesta irragionevolezza. Anche le omissioni dichiarative non comportano automatismo espulsivo (Ad. Plen. n. 16/2020). Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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