Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese su accordo delle parti (TAR Emilia-Romagna n. 444 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso accettata dalle controparti determina, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., l’estinzione del giudizio, senza che il giudice possa esaminare nel merito i motivi proposti. Il Collegio si limita a dare atto della rinuncia e a dichiarare estinto il processo. La compensazione delle spese è disposta in presenza della concorde richiesta di tutte le parti, che in tal modo manifestano la sopravvenuta composizione degli interessi in contesa. Il provvedimento esaurisce così il proprio contenuto in una pronuncia di rito.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione disposta dal CINECA in favore della controinteressata nell’ambito di una gara per la fornitura di un’infrastruttura di calcolo avanzato dedicata alla comunità scientifica, contestando l’ammissione alla procedura della società aggiudicataria anziché la sua immediata esclusione. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la reintegrazione in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ovvero il risarcimento per equivalente.
La controinteressata aveva proposto ricorso incidentale, deducendo a propria volta l’illegittimità dell’ammissione della ricorrente principale. Nelle more, con ordinanza cautelare n. 108/2024, confermata in appello, l’istanza di sospensione era stata rigettata. In data 3 giugno 2024 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione dalle controparti, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., con l’accordo delle controparti che lo hanno sottoscritto per accettazione. La rinuncia non è quindi contestata e non richiede alcuna valutazione nel merito dei motivi del ricorso principale né del ricorso incidentale.
Il Tribunale dà atto della rinuncia e dichiara il ricorso estinto. La definizione in rito assorbe ogni altra questione, comprese le domande di annullamento e risarcitorie formulate in via principale e la domanda proposta in via incidentale.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione delle spese su conforme richiesta di tutte le parti del giudizio. La pronuncia recepisce così la sopravvenuta composizione degli interessi in contesa, coerente con il contenuto delle richieste rassegnate dai difensori.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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