Sequestro preventivo, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 28662 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione meramente apparente e quei vizi così radicali da rendere del tutto mancante il percorso argomentativo o privi dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece denunciabile, con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare, l’illogicità manifesta della motivazione, contestabile solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha confermato i decreti con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili a un indagato e a una società, in relazione ai reati di cessione di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio, rigettando l’istanza di riesame proposta dalla difesa.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, l’indagato e un terzo interessato, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizi motivazionali sul fumus commissi delicti e sulla disponibilità di beni di terzi; assenza di riscontro probatorio sul ruolo societario e sulla provenienza lecita delle somme; mancata valutazione della posizione della terza interessata, titolare esclusiva del conto corrente; infine, assenza di motivazione sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, categoria in cui la giurisprudenza costante fa rientrare la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione meramente apparente e i vizi talmente radicali da rendere incomprensibile l’itinerario logico del giudice. Ne resta esclusa l’illogicità manifesta, deducibile soltanto ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008 e le Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, oltre a una pronuncia della stessa terza sezione del 28/01/2026.

Su questa premessa i motivi sono dichiarati inammissibili. Quanto alla cessione di sostanze stupefacenti, il Tribunale ha illustrato le ragioni della decisione ancorandosi a quella del Giudice per le indagini preliminari: gli indizi risultano dalle intercettazioni, dalle riprese filmate dei singoli episodi e dalle dichiarazioni degli acquirenti. La difesa, contestando una “motivazione illogica e contraddittoria”, ha in realtà dedotto un vizio estraneo al perimetro del ricorso. La prospettazione del consumo di gruppo è giudicata pretestuosa a fronte dei pagamenti rilevanti effettuati da un acquirente.

Sul secondo motivo, relativo all’autoriciclaggio, la Corte osserva che il giudice di merito ha esaminato le movimentazioni dei conti correnti, la consistenza e il taglio del denaro rinvenuto e il patrimonio immobiliare censito, a fronte di mere asserzioni difensive. Priva di riscontro è la tesi degli introiti in contanti di origine lecita, poiché gli affitti erano saldati con bonifici. Rileva la discrepanza tra situazione finanziaria, costante perdita di esercizio e investimenti immobiliari.

Anche il terzo motivo è inammissibile: pur in assenza di delega formale a operare sul conto della società, emergono numerosi versamenti in contanti che ne dimostrano la sostanziale disponibilità e il successivo trasferimento su conti personali. Il quarto motivo, sul periculum in mora, è del pari inammissibile, risultando l’ordinanza motivata sulla professionalità criminale e sugli atti di dispersione patrimoniale già compiuti. Alla declaratoria consegue la condanna alle spese e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 325 c.p.p.

Tutte le 678 sentenze sull'art. 325 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *