Comunanza di interessi non basta per il concorso morale in rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 25402 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice non può fondare il giudizio di responsabilità per concorso morale sulla sola comuanza di interessi economici tra gli imputati. Occorre la prova che il concorrente sia stato reso edotto delle intenzioni dell’autore materiale e abbia apportato un contributo, anche solo morale, alla realizzazione della condotta illecita. Il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: il giudice d’appello non può fissare una pena base superiore a quella stabilita in primo grado, nemmeno quando escluda una circostanza aggravante. L’annullamento senza rinvio consegue quando gli elementi di merito non lasciano emergere alcun sintomatico contributo del concorrente.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un’imputazione di estorsione contestata a due ricorrenti. La Corte d’appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, aveva confermato la responsabilità di uno solo degli imputati per il delitto, escluso l’aggravante contestata e rideterminato le pene. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., perché la sentenza di rinvio avrebbe riproposto lo stesso ragionamento presuntivo già censurato in sede rescindente. Il secondo contesta la ritenuta aggravante del metodo mafioso. Il terzo denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il primo motivo. La sentenza impugnata non ha colmato le carenze motivazionali sul giudizio di responsabilità dell’imputato, già stigmatizzate dalla sentenza rescindente. Nessuno degli elementi valorizzati riesce a dimostrare che l’imputato fosse stato edotto delle intenzioni dell’altro e che avesse apportato un contributo, anche solo morale, alla condotta estorsiva.

Il Collegio rileva che la Corte territoriale, riproponendo di fatto il medesimo ragionamento deduttivo già censurato, si è limitata a porre l’accento sulla comunanza di interessi economici tra gli imputati. Tale argomento, come già affermato con la sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 40778 del 13/5/2016), appare equivoco e inidoneo ad escludere che la condotta estorsiva sia stata frutto di un’iniziativa esclusiva dell’altro autore.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di merito e non emergendo dalle sentenze alcun elemento sintomatico del contributo del concorrente, la Corte dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di quest’ultimo per non aver commesso il fatto. Il secondo motivo, valutabile solo per la posizione del coimputato, è dichiarato inammissibile, trattandosi di punto divenuto irrevocabile a seguito del rigetto della doglianza in sede rescindente.

Il terzo motivo è fondato. La Corte ribadisce che nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Il giudice d’appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e irroga una sanzione inferiore, non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado. La sentenza impugnata, pur escludendo l’aggravante, aveva rideterminato la pena base in misura superiore a quella fissata dal giudice di primo grado. La Corte richiama Sezioni Unite n. 40910 del 27/09/2005, Sez. 2 n. 17585 del 23/03/2023 e Sez. 2 n. 41933 del 03/04/2017. Dispone pertanto l’annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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