Sequestro di conto corrente con saldo negativo: sussiste l’interesse a impugnare (Cass. pen. Sez. II n. 38222 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indagato, destinatario di un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto rapporti di conto corrente bancario con saldo negativo, ha interesse concreto e attuale a proporre richiesta di riesame, ancorché le somme depositate non siano nella sua disponibilità materiale. L’esecuzione della misura determina la sottrazione all’intestatario delle facoltà di disporre del rapporto, precludendo l’utilizzo dell’affidamento e l’effettuazione di rimesse e accrediti, con conseguente insorgenza dell’interesse ad impugnare. La nozione di interesse a impugnare va individuata in prospettiva utilitaristica, quale finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa. Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di interesse, con trasmissione degli atti al Tribunale competente.

Il Fatto

Il difensore di un’indagata proponeva richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 30 ottobre 2024, avente ad oggetto rapporti di conto corrente bancario intestati alla propria assistita. Il Tribunale di Roma, adito ex art. 324 cod. proc. pen., con ordinanza del 25 febbraio 2025 dichiarava inammissibile l’impugnazione, rilevando il difetto di concreto ed attuale interesse alla cessazione del vincolo di indisponibilità, poiché i conti presentavano saldo negativo e nessuna somma di denaro era stata sottratta alla disponibilità dell’indagata.

Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza delle norme processuali in tema di presupposti dell’impugnazione e l’omessa motivazione su profili essenziali dell’istanza. La ricorrente evidenziava come il vincolo avesse precluso la possibilità di annullare il saldo negativo, di attingere al fido attivato e di operare sul conto, con ulteriore danno derivante dalla decorrenza di interessi passivi sul saldo “congelato”.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale affronta la questione dell’interesse ad impugnare il sequestro preventivo di rapporti bancari con saldo negativo. Il Collegio rileva come il tema non sia quello dell’interesse al riesame di un decreto non ancora eseguito, sul quale si registrano oscillazioni giurisprudenziali. Nel caso concreto, il decreto era già stato eseguito, con conseguente sottrazione all’intestatario delle facoltà di disporre dei conti.

La Corte osserva che l’esecuzione della misura ha già prodotto effetti di indisponibilità certamente perniciosi per il titolare del rapporto. Il correntista non può attingere all’affidamento, né effettuare rimesse o accrediti periodici, e subisce la maturazione di interessi passivi sul saldo negativo immobilizzato. Da ciò deriva un interesse concreto ed attuale del soggetto danneggiato ad impugnare.

Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite Marinaj (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693-01), secondo cui la nozione di interesse a impugnare va individuata in prospettiva utilitaristica: nella finalità negativa di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e in quella positiva di conseguire una decisione più vantaggiosa, logicamente coerente con il sistema normativo. Tale principio è stato riaffermato dalla decisione delle Sezioni unite del 25 settembre 2025.

La Corte valorizza inoltre il criterio fattuale o sostanziale rispetto a quello formale in materia di esecuzione del sequestro preventivo, già affermato con la decisione Sez. 2, n. 14772/2018, Allegretti, secondo cui il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro, assicurata anche dalla ricezione del telegramma bancario che avvisa del blocco del conto. Viene infine richiamata l’efficacia “postuma” o “a futura memoria” del decreto di sequestro di un conto corrente che guadagni il saldo positivo successivamente all’esecuzione (Sez. 3, n. 41589 del 16/05/2023, Castelfer, Rv. 285168), donde il concreto ed attuale interesse a rimuovere un vincolo insistente su un rapporto bancario destinato a modificare nel tempo la sua consistenza numeraria.

Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto del carattere solo processuale del motivo di annullamento, che non attinge altri profili di legittimità della decisione, la Corte dispone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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