Reato associativo a contestazione aperta e computo della pena espiata sine titulo (Cass. pen. Sez. 1 n. 9761 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fungibilità delle pene, l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. consente di computare la custodia cautelare sofferta o la pena espiata senza titolo solo se successive alla commissione del reato per cui deve determinarsi la pena da eseguire. Per il reato permanente, ontologicamente unitario, non è possibile una scomposizione in segmenti autonomi: la detenzione sine titulo intervenuta durante la permanenza non può essere considerata sofferta dopo la consumazione del reato. In caso di contestazione “aperta” del delitto associativo, la regola processuale per cui la permanenza cessa con la sentenza di primo grado non integra una presunzione di colpevolezza: spetta al giudice dell’esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia ritenuto provato il protrarsi della condotta fino a quella data.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva promosso incidente di esecuzione per ottenere la delimitazione temporale della propria appartenenza all’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata in forma “aperta” con condotta perdurante dal gennaio 2019, e il conseguente computo del periodo di detenzione già espiato. La Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza, escludendo la fungibilità della pena sofferta in relazione al reato-fine rispetto a quello associativo, ritenuto protrattosi oltre il termine della carcerazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rammenta che la ratio dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è impedire che il pregresso periodo di carcerazione si trasformi in una “riserva di impunità” capace di agevolare la commissione di futuri illeciti. Il principio opera anche quando sia riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.: la custodia cautelare è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, autonomamente rispetto al trattamento sanzionatorio unitario, senza che la differenza di pena derivante dalla continuazione sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire.

Con riguardo al reato permanente, la struttura unitaria della fattispecie non consente di scinderla in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla detenzione sine titulo. La pena espiata senza titolo non è quindi computabile quando la permanenza si protragga oltre il termine dell’esecuzione, dipendendo la cessazione dalla volontà del soggetto che può sempre interromperla: nessuna disparità di trattamento ne deriva rispetto a chi abbia commesso un reato istantaneo, essendo solo il primo nelle condizioni di protrarre la condotta criminosa per farvi rientrare la detenzione già sofferta.

In presenza di contestazione “aperta” del reato associativo, la regola per cui la permanenza si considera cessata con la sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale: essa esonera il giudice da ulteriori contestazioni se dagli atti emerge la prosecuzione della condotta, ma non inverte l’onere della prova, gravando sull’accusa l’onere di dimostrare il protrarsi. Il giudice dell’esecuzione deve pertanto accertare in concreto se la condotta sia effettivamente proseguita sino alla sentenza di primo grado, non potendosi presumere la consumazione in tale data.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente individuato elementi fattuali idonei a escludere la cessazione della partecipazione al momento del primo arresto: l’operatività del sodalizio anche dopo tale data, il successivo arresto di un sodale e soprattutto il rinvenimento di stupefacente e materiale per il confezionamento presso l’abitazione del condannato in epoca successiva alla scarcerazione, fatto per il quale l’interessato aveva patteggiato. Tali circostanze, insindacabilmente valutate dal giudice di merito, dimostrano che la condotta associativa si è protratta sino all’esecuzione della misura cautelare per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguente inapplicabilità del computo della pena già espiata per il reato-fine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 657 c.p.p.

Tutte le 107 sentenze sull'art. 657 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *