Deposito in sanatoria non estingue la contravvenzione antisismica (Cass. pen. Sez. VII n. 35727 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre quando il giudice di merito fondi il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato obiettivamente diverso da quello reale; esula invece dalla deducibilità il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello dei gradi di merito. Il deposito in sanatoria degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso preavviso scritto e il deposito preventivo del progetto. È ammissibile l’impugnazione dell’imputato avverso una condanna a pena pecuniaria sospesa condizionalmente senza sua richiesta solo se l’interesse dedotto è giuridicamente apprezzabile e correlato alla funzione del beneficio, non a motivi di mera opportunità.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato di cui agli artt. 110, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato opere in zona sismica in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione da inoltrare e ricevere dal Genio Civile. Il Tribunale lo aveva assolto per il reato di cui al capo 44 per intervenuta estinzione e aveva dichiarato di non doversi procedere per il capo C per intervenuta dichiarazione di compatibilità paesaggistica.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, il travisamento della prova dichiarativa, sostenendo che il progetto era stato ritualmente sottoposto al preventivo vaglio dell’Ufficio del Genio Civile e che gli interventi successivi erano migliorativi e residuali. Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena, applicata d’ufficio, che avrebbe concretizzato più un pregiudizio rispetto all’esecuzione della pena pecuniaria che un beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la deducibilità del travisamento della prova in sede di legittimità, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il vizio ricorre solo quando il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato obiettivamente diverso da quello reale (Sez. III n. 39729 del 18.06.2009; Sez. V n. 39048 del 25.09.2007). Resta invece estraneo al giudizio di cassazione il travisamento del fatto, non potendo il giudice di legittimità reinterpretare gli elementi valutati nel merito.
Nel caso concreto il dato secondo cui il tecnico avesse depositato successivamente i calcoli, chiedendo modifica in sanatoria, non assume rilevanza. La normativa vigente prevede espressamente la necessità di dare alle competenti autorità un preavviso scritto allo sportello, compendiato dal progetto dei lavori. Ne consegue che il deposito in sanatoria degli elaborati non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce proprio l’omesso deposito preventivo.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ribadisce che le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nella specie il giudice aveva verificato la sussistenza dei presupposti di legge, tenendo conto dell’entità delle opere, delle modalità della condotta e del grado della colpa.
Sul secondo motivo la Corte osserva che è ammissibile l’impugnazione dell’imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua richiesta solo qualora concerna interessi giuridicamente apprezzabili, correlati alla funzione del beneficio, consistente nell’individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. Non è ammissibile quando si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. Richiamando Sez. I n. 35315 del 25.03.2022, la Corte esclude la sussistenza di un interesse, poiché l’estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione più favorevole di quella conseguente all’eliminazione dell’iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre la comunicazione della ordinanza al competente Ufficio Tecnico della Regione Sicilia.
Nota della Redazione
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