Giustizia riparativa in Cassazione: nessuna sospensione per reati procedibili d’ufficio (Cass. pen. Sez. 2 n. 34108 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti relativi a reati procedibili d’ufficio, la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa proposta durante la pendenza del ricorso per cassazione non determina la sospensione del processo ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., disposizione eccezionale che, per il suo carattere tassativo, non tollera applicazione analogica. La competenza a provvedere spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen., e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla magistratura di sorveglianza ai sensi dell’art. 15-bis ord. pen. La richiesta impropriamente formulata nel ricorso non impone alla Corte alcun onere di trasmissione al giudice competente, non trovano applicazione il principio di conservazione dell’impugnazione né il rinvio dell’udienza per attendere la decisione del giudice dell’appello. La scelta legislativa di limitare la sospensione ai soli reati a querela rimettibile non integra violazione degli artt. 3 e 111 Cost., né del diritto di difesa.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2026, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per i delitti di usura in concorso, di cui agli artt. 110 e 644, commi 1 e 5, nn. 1 e 3, cod. pen.

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione deducendo quattro motivi: l’insussistenza della responsabilità concorsuale e la pretesa attendibilità della persona offesa; l’erronea mancata riqualificazione delle condotte nel favoreggiamento reale; la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. in relazione alla volontà di accedere a un programma di giustizia riparativa; il trattamento sanzionatorio e i benefici di legge. La procura speciale per la giustizia riparativa è stata conferita solo dopo la sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. La valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito; le sue dichiarazioni possono da sole fondare il giudizio di responsabilità, previa verifica della credibilità, senza necessità di riscontri esterni.

Quanto al concorso di persone nel reato, è sufficiente un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante rafforzamento del proposito o agevolazione dell’opera altrui. Il principio è applicato all’usura: risponde a titolo di concorso anche chi mette in contatto l’usuraio con l’usurato, conoscendo le condizioni della pattuizione. Il ruolo di stabile tramite e il costante coinvolgimento nella gestione dei rapporti debitori integrano la condotta agevolatrice; l’assenza di profitto personale è elemento estraneo alla fattispecie.

Il secondo motivo resta assorbito: la clausola di riserva “fuori dei casi di concorso” contenuta nell’art. 379 cod. pen. preclude la configurabilità del favoreggiamento reale una volta accertata la partecipazione concorsuale. Manifestamente infondato è il quarto motivo: l’aumento di sei mesi per la continuazione, inferiore al minimo edittale del reato satellite, è congruamente motivato con l’intensità del dolo, desunta dalla condotta di dissuasione della vittima dal ricorso ai canali bancari.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La procura speciale richiesta dall’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. è stata conferita dopo la definizione del giudizio di appello; l’istanza proposta con il ricorso è dunque nuova e, ai sensi dell’art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen., spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La Corte esclude la sospensione: l’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. la consente solo per i reati a querela soggetta a remissione e su specifica istanza, entrambi assenti. Disposizione eccezionale, non applicabile in via analogica ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.; il dato letterale non può essere superato dal ricorso alla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022. Rilievo assume non l’avvio del programma, ma l’esito riparativo, valorizzabile ai fini dell’art. 133 cod. pen. e dell’attenuante.

Nessuna questione di legittimità costituzionale: la diversità di disciplina trova giustificazione oggettiva nella differente incidenza dell’esito riparativo, potenzialmente estintivo solo per i reati a querela rimettibile. Non vi è disparità di trattamento ex art. 3 Cost., né vulnus al diritto di difesa, essendo la partecipazione consentita anche senza sospensione e realizzandosi un bilanciamento con la ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. Divenuta irrevocabile la sentenza, la richiesta potrà essere proposta al magistrato di sorveglianza. Segue la condanna al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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