Rescissione del giudicato: onere di allegare la tempestività dell’istanza (Cass. pen. Sez. II n. 9897 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., la richiesta deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza. Poiché il rimedio ha natura di impugnazione straordinaria, grava sul condannato un rigoroso onere di specifica allegazione degli elementi dimostrativi della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto. Non è sufficiente dedurre di non aver avuto notizia della vocatio in ius. Affinché il termine decorra non occorre che il condannato abbia conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Resta ferma la possibilità di chiedere la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il condannato, con istanza presentata alla Corte di appello di Roma ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., chiedeva la rescissione del giudicato rispetto a una sentenza di condanna per tre rapine commesse in concorso, divenuta irrevocabile. A sostegno deduceva di non avere avuto conoscenza del processo, perché dopo l’avviso di chiusura delle indagini preliminari non aveva più ricevuto notizie della vocatio in ius.

La Corte territoriale, con ordinanza, dichiarava inammissibile la richiesta, non essendo possibile valutarne la tempestività. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la norma non configura un vero onere dimostrativo a carico dell’istante e che la sanzione non è applicabile quando il momento della conoscenza non sia individuabile.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il presupposto indefettibile per accedere al rimedio è che l’istanza sia proposta tempestivamente. Da ciò discende che è onere di chi formula la richiesta — che ha natura di impugnazione straordinaria — indicare e specificare gli elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto, secondo il principio già affermato da Sez. II n. 7485 del 18.01.2018.

La Corte richiama il più recente orientamento di Sez. V n. 17171 del 23.01.2024, secondo cui sul condannato grava, se non un vero onere probatorio, quantomeno un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale spetta al giudice il potere di accertamento. Ammettere il contrario lascerebbe all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento, aggirando la disciplina dei tempi brevi previsti a pena di inammissibilità.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha indicato né le circostanze né il tempo in cui sarebbe venuto a conoscenza della sentenza. La sola deduzione della mancata notifica dell’ordine di esecuzione, risultante da un verbale di vane ricerche, non colma la lacuna: proprio in ragione di tale dato egli avrebbe dovuto allegare in quale circostanza e data era venuto a conoscenza della condanna.

La Corte ribadisce inoltre, richiamando Sez. I n. 32267 del 30.10.2020 e Sez. IV n. 36560 del 22.09.2021, che il termine decorre anche senza conoscenza compiuta degli atti e della sentenza, restando ferma la facoltà di chiedere la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *