L’inammissibilità del ricorso per censure di fatto sulla finalità di spaccio (Cass. pen. Sez. 7 n. 4917 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando la conferma del giudizio di colpevolezza, esponga mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali. La valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi di manifesta illogicità. Gli indici della finalità di spaccio, declinati dall’art. 73, comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo, d.P.R. n. 309/1990 e delineati dalla giurisprudenza, non devono essere integrati tutti per ritenere esistente il fine di spaccio.
Il Fatto
Con sentenza del 23 maggio 2023, il Tribunale di Palermo condannava l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, ritenendolo colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto e trasportato sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’08 maggio 2025, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi, trattati congiuntamente, con i quali censurava la conferma del giudizio di colpevolezza sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Le censure non erano scandite da specifica critica con il ricorso ed erano volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La sentenza impugnata aveva adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda, affermando la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta. In particolare, era stato sottolineato come l’imputato, disoccupato, fosse stato trovato in possesso di più involucri contenenti hashish, da cui erano ricavabili 704,7, 5,4 e 552,1 dosi medie singole, nonché di marijuana, da cui erano ricavabili 9,6 dosi medie singole, oltre a trenta involucri di pari lunghezza e un ulteriore involucro contenente sostanza stupefacente.
La decisione si pone in sintonia con gli insegnamenti della Corte, secondo cui gli indici per la prova della finalità di spaccio possono essere individuati nello stato di tossicodipendenza dell’imputato, nel contesto ambientale, nei rapporti con soggetti implicati nel traffico, nella capacità patrimoniale in rapporto allo stupefacente detenuto, nella qualità e quantità della sostanza, nella varietà delle sostanze, nelle modalità di custodia e frazionamento, nel ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio, nel luogo e nelle modalità dell’accertamento e nel possesso dello strumentario tipico dello spacciatore. Non è richiesta l’integrazione di tutti i predetti indici per ritenere l’esistenza del fine di spaccio.
La valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi si risolve in un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risultava sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito, esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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