Gravi indizi cautelari e ricorso per cassazione: sindacato di legittimità circoscritto (Cass. pen. Sez. III n. 1041 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale: è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato, senza che gli indizi debbano essere valutati secondo i canoni di precisione e concordanza di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, alla Corte di cassazione spetta solo verificare che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario e che la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica. Il controllo di legittimità resta interno al provvedimento impugnato e non consente una nuova valutazione degli elementi indizianti né un diverso esame dei fatti: il ricorso è inammissibile quando propone una lettura alternativa delle risultanze.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di una società, era destinatario di un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania che gli applicava il divieto di esercitare attività di impresa e di rivestire uffici e funzioni direttive o amministrative presso società di persone o di capitali per la durata di un anno, in relazione a reati tributari contestati nell’ambito di un procedimento instaurato dal Procuratore europeo delegato.
Il Tribunale del riesame rigettava l’appello cautelare. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando la valutazione dei gravi indizi, la sussistenza delle esigenze cautelari e il difetto di motivazione, anche in ordine al ruolo meramente formale rivestito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra la nozione di gravi indizi rilevante in fase cautelare e quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale. Richiamando Sez. IV n. 16158 del 08/04/2021 e Sez. V n. 36079 del 05/06/2012, ribadisce che per l’adozione della misura è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. È per questa ragione che l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. rinvia all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma non al comma 2, che esige anche la precisione e la concordanza degli indizi.
Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, la Corte richiama Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013: alla Cassazione spetta solo controllare che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario e che la motivazione sia conforme ai canoni della logica. Il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti.
La Corte ripercorre le risultanze investigative valorizzate dai giudici cautelari: gli accertamenti della Guardia di Finanza, una consulenza contabile e le intercettazioni avevano delineato, a livello di gravità indiziaria, un sodalizio dedito a frodi all’Erario mediante società cartiere e fatture per operazioni inesistenti, con acquisti e vendite di rilevante importo e merce spedita direttamente in Italia invece che all’estero. A corroborare il quadro erano intervenute le dichiarazioni confessorie di un coindagato. Su tali basi, la posizione del ricorrente, dotato di competenze specifiche in materia di fatturazioni e crediti IVA, risultava valutata con considerazioni razionali e coerenti.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ritiene immune da censure la valutazione del riesame, che aveva rimarcato la professionalità criminale manifestata e l’attualità del rischio, valorizzando il fatto che il ricorrente aveva dedotto di essere ancora consulente fiscale della società. La misura interdittiva era stata ritenuta proporzionata in ragione del ruolo meno rilevante assunto rispetto agli altri coindagati.
Da qui il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non essendosi il ricorso confrontato adeguatamente con le considerazioni dei giudici di merito.
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Nota della Redazione
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