Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell’amministratore cessato (Cass. pen. n. 38791/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’affermazione della responsabilità dell’amministratore di diritto che abbia cessato la carica prima del fallimento non può fondarsi esclusivamente sul mancato rinvenimento dei beni al momento dell’inventario curatoriale, quando sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione. In tal caso, la responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata solo se sia dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione, ovvero l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato per il compimento di tali atti. La mancanza di tale prova integra un vizio di motivazione, in particolare quando il giudice di merito abbia per altro verso escluso la responsabilità del successore qualificandolo come mero prestanome e abbia assolto l’amministratore cessato dal reato di bancarotta documentale proprio per l’impossibilità di collocare la condotta nel tempo.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in qualità di amministratore di diritto di una società poi fallita, per la distrazione di tredici veicoli. Il Tribunale, confermato in appello, aveva assolto la ricorrente dal reato di bancarotta documentale e aveva assolto gli altri imputati (il marito, ritenuto amministratore di fatto, e il successore formale, ritenuto mero prestanome). La ricorrente aveva ricoperto la carica dal 4 febbraio 2009 al 25 aprile 2012, mentre il fallimento era stato dichiarato il 27 maggio 2013. Il successore era stato qualificato come mero prestanome, e il marito era stato assolto per insufficienza di prove. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione per l’omessa collocazione temporale delle distrazioni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo di doglianza. Ha preliminarmente rilevato una genetica caduta di linearità nella ricostruzione fattuale: se la ricorrente è cessata dalla carica oltre un anno prima del fallimento, se il successore è stato considerato un mero prestanome e il marito è stato assolto, non è chiaro chi abbia gestito la società nel periodo successivo alla sua dismissione né a chi siano attribuibili le condotte distrattive.
La Corte ha richiamato il consolidato principio di legittimità (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, Vianello) secondo cui, in presenza di successione nella carica, l’amministratore cessato può essere chiamato a rispondere delle distrazioni solo se queste siano cronologicamente collocabili nel periodo della sua gestione, o se sia provato un accordo con il successore per il compimento degli atti. Nella specie, i giudici di merito non avevano fornito alcuna indicazione sulla collocazione temporale delle distrazioni dei veicoli, limitandosi a rilevare il loro mancato rinvenimento al momento dell’inventario fallimentare. Tale omissione è tanto più grave in quanto, per il reato di bancarotta documentale, la stessa Corte aveva assolto la ricorrente proprio perché non era stato possibile collocare la condotta nel periodo della sua gestione. La Corte ha quindi riscontrato una contraddittorietà intrinseca e un vizio di motivazione, avendo il giudice di merito applicato un criterio diverso per i due reati, senza giustificazione. Il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sulla collocazione temporale: L’avvocato dell’amministratore cessato dalla carica prima del fallimento deve eccepire la necessità di una prova specifica della collocazione cronologica delle distrazioni nel periodo della sua gestione, non essendo sufficiente il mero mancato rinvenimento dei beni all’apertura del fallimento, soprattutto se vi è stato un successore.
- Contraddittorietà della motivazione: In sede di impugnazione, il difensore deve evidenziare le contraddizioni motivazionali, come quella di applicare criteri differenti per reati concorrenti (patrimoniale e documentale) senza giustificazione; la Cassazione censura la mancata collocazione temporale per entrambi, e l’assoluzione per uno non può coesistere con la condanna per l’altro se non diversamente motivata.
- Verifica dell’effettiva gestione: Per contestare la responsabilità, l’avvocato deve allegare gli elementi che dimostrano l’estromissione dalla gestione (dimissioni, atti formali, subentro del nuovo amministratore) e la mancanza di accordi con il successore per il compimento di atti distrattivi, al fine di escludere la responsabilità per le condotte successive alla cessazione della carica.
Nota della Redazione
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