Ricorso P.G. avverso sentenza non luogo a procedere va qualificato appello (Cass. pen. Sez. V n. 23845 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale, non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Il ricorso per cassazione può essere proposto, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro le tipologie di decisione espressamente previste. In caso di erronea proposizione del ricorso immediato, la Corte qualifica l’impugnazione come appello e trasmette gli atti alla corte di appello competente, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
Il Fatto
Con sentenza del 13 gennaio 2026, pronunciandosi in sede di udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554-bis cod. proc. pen., il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato di furto di energia elettrica, aggravato dall’essere stato commesso con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio.
Esclusa la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), il giudice ha ritenuto che l’azione penale non potesse essere iniziata per difetto di querela. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza della norma sull’aggravante: secondo il ricorrente l’energia elettrica rientrerebbe nel novero delle cose destinate a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione della corretta qualificazione del mezzo di impugnazione. Il ricorso del Procuratore generale va qualificato come appello. La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa in esito all’udienza di comparizione predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., che prevede la pronuncia di non luogo a procedere quando sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita.
L’art. 554-quater cod. proc. pen. stabilisce che sulla sentenza di non luogo a procedere la parte pubblica può proporre appello, fatta eccezione per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Per tali ultime sentenze è ammesso soltanto il ricorso per cassazione, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen..
La Corte richiama il proprio precedente (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026), secondo cui la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen. in esito all’udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Tale mezzo può essere esperito, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste.
In caso di erronea proposizione del ricorso immediato, l’impugnazione deve essere qualificata come appello. La Corte fa quindi ricorso al potere officioso riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al relativo giudizio. La questione di merito sull’ambito applicativo dell’aggravante resta così devoluta al giudice dell’appello.
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Nota della Redazione
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