Affidamento in prova richiede elementi positivi non mera assenza negativi (Cass. pen. Sez. 1 n. 17023 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, e in particolare dell’affidamento in prova al servizio sociale, non è sufficiente l’assenza di elementi negativi, ma occorre che risultino elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole di prevenzione della recidiva. Tale giudizio non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, la cui assenza può essere motivatamente desunta da dati fattuali obiettivamente certi. In tale valutazione, il tribunale di sorveglianza deve avere riguardo alla tipologia e gravità dei reati e, soprattutto, alla condotta posteriore al fatto, potendo legittimamente valorizzare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima. Nel procedimento di sorveglianza non sussiste un onere probatorio a carico del richiedente, ma un mero onere di allegazione, gravando sul giudice il compito di procedere anche d’ufficio agli accertamenti necessari.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato, disponendo nei suoi confronti la misura della detenzione domiciliare per l’espiazione della pena di un anno e dieci mesi di reclusione, inflittagli per i reati di maltrattamenti, atti persecutorii, diffamazione e sostituzione di persona.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo lamentava la mancanza e illogicità della motivazione, sostenendo che il diniego si fondava esclusivamente sui precedenti penali e sul pregresso diniego di tre anni prima, senza valutare il percorso di risocializzazione intrapreso e la mancata commissione di nuovi reati. Con il secondo motivo eccepiva la mancata assunzione di una prova decisiva, non avendo il Tribunale considerato la documentazione attestante la presa in carico da parte del centro per autori di violenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, secondo la giurisprudenza costante, la concessione di una misura alternativa non può fondarsi sulla sola assenza di dati negativi, come il mancato superamento dei limiti di pena o l’assenza di reati ostativi, ma richiede la sussistenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole circa l’esito della prova e la prevenzione del pericolo di recidiva. Il giudice di merito deve verificare l’esistenza di un serio processo di revisione critica, valorizzando tutti i fattori rilevanti, quali l’assenza di nuove denunce, la condotta di vita attuale e l’adesione ai valori socialmente condivisi.
Quanto alla rilevanza del risarcimento del danno, la Corte ha rammentato che il tribunale può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, ma non può desumere l’assenza di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente ancorato il diniego alla riscontrata assenza di un serio processo di revisione critica, desunta dalla circostanza che il condannato non si riconosceva responsabile dei fatti accertati in sentenza e non aveva espresso un effettivo ripudio delle condotte criminose. A ciò si aggiungeva l’assenza di iniziative risarcitorie, essendosi il ricorrente limitato a manifestare mere intenzioni senza alcuna offerta concreta. La mancata valutazione della presa in carico da parte del servizio specializzato non è stata ritenuta decisiva, trattandosi di una semplice iscrizione in lista d’attesa non seguita dall’avvio di alcun programma trattamentale.
La Corte ha pertanto concluso che la motivazione impugnata non presentasse vizi di illogicità o contraddittorietà, essendo sorretta da un percorso argomentativo coerente, nel quale il giudice di merito aveva attribuito prevalenza a elementi ostativi di rilievo rispetto agli elementi favorevoli, con un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.