Giudice del rinvio deve rimotivare la pena dopo esclusione dell’aggravante (Cass. pen. Sez. II n. 34673 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di condanna venga annullata per l’esclusione di una circostanza aggravante che connotava in termini di ontologica gravità l’intero fatto di reato, il giudice del rinvio non può limitarsi a espungere meccanicamente il relativo aumento e a riprodurre il trattamento sanzionatorio già determinato in primo grado. Il nuovo computo della pena deve fondarsi su una rinnovata e autonoma ponderazione della complessiva gravità del fatto, con adeguata motivazione. L’operazione di mero ricalcolo aritmetico, ancorché astrattamente eseguibile anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., tradisce la funzione del rinvio e integra il vizio di motivazione.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio dalla pronuncia del Tribunale di Napoli, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 336 cod. pen., con l’aggravante del metodo mafioso e l’aumento per la recidiva. La Corte di appello di Napoli era già intervenuta in qualità di giudice del rinvio, a seguito dell’annullamento disposto dalla Sez. VI n. 28112 del 2020, che aveva travolto la sola aggravante speciale.
In quella sede la Corte partenopea, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva escluso l’aggravante mafiosa e rideterminato la pena. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria: il giudice del rinvio non avrebbe riesaminato la gravità complessiva del fatto e non avrebbe spiegato le ragioni dell’aumento per la recidiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso nei limiti delle censure relative alla dosimetria e lo dichiara inammissibile nel resto. Il ragionamento muove dalla ricostruzione del perimetro cognitivo rimesso al giudice del rinvio: dopo l’annullamento della Sez. VI n. 28112 del 2020, a quest’ultimo era demandato il solo computo della pena, depurato dall’aggravante speciale e integrato con l’aumento per la recidiva.
Il Collegio rileva che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare le modalità di calcolo del primo giudice, muovendo dalla medesima pena base e applicando l’aumento di un terzo per la recidiva generica, sino a giungere alla pena finale. Si tratta, osserva la Corte, di un’operazione di ricalcolo meramente aritmetico.
Proprio tale natura, secondo i giudici di legittimità, dimostra il vizio: un simile calcolo avrebbe potuto essere eseguito direttamente dalla Cassazione in forza dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. Il senso del rinvio risiede, invece, nella necessità di ponderare nuovamente, nella pienezza della giurisdizione di merito e con adeguata motivazione, l’intero trattamento sanzionatorio, all’esito dell’esclusione di un profilo circostanziale che connotava in termini di ontologica gravità il fatto di reato.
Tale rivalutazione e il conseguente apparato argomentativo difettano completamente nel percorso dei giudici di merito. La Corte precisa inoltre che l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità era già conseguita, indipendentemente da un’espressa declaratoria, per effetto del precedente annullamento, avente ad oggetto i soli aspetti sanzionatori, richiamando sul punto Sez. I n. 47344 del 2024 e Sez. U n. 4904 del 1997.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà procedere a un nuovo esame attenendosi ai rilievi indicati.
Nota della Redazione
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