Omessa notifica dell’avviso camerale al difensore di fiducia nel riesame (Cass. pen. Sez. III n. 21537 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale del riesame, con conseguente assenza del difensore, integra una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga all’ordinanza del riesame. Se tempestivamente dedotta, la nullità comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza. All’annullamento non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, perché tale effetto si produce solo quando il provvedimento del Tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non quando, emesso tempestivamente, sia per qualsiasi ragione annullabile.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di un indagato per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di carattere transnazionale, finalizzata alla commissione di frodi fiscali mediante fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Il provvedimento impugnato confermava il sequestro preventivo ai fini della confisca di una somma di denaro corrispondente al profitto del reato associativo, nella disponibilità del ricorrente.

Avverso l’ordinanza del riesame il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa e la nullità assoluta del provvedimento. L’avviso di fissazione dell’udienza camerale era stato notificato a un difensore omonimo iscritto in un diverso foro, anziché al difensore di fiducia, che aveva indicato il proprio indirizzo di posta certificata. La stessa omissione riguardava l’avviso di deposito dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. La doglianza aveva natura processuale, il che ha consentito l’accesso agli atti, dalla cui scansione è emerso che l’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale del riesame era stato notificato a un difensore omonimo di altro foro, invece che al difensore di fiducia, che aveva fornito il proprio indirizzo di posta certificata. Il giudizio si era svolto senza la presenza del difensore.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui l’omessa notificazione dell’avviso al difensore di fiducia dell’imputato, che per questo non sia stato presente in udienza, determina nullità di ordine generale insanabile (Sez. 3 n. 26266 del 18.01.2018, Rv. 273199), anche nell’ipotesi in cui la notifica sia stata comunque effettuata a un difensore d’ufficio (Sez. 4 n. 7968 del 06.12.2013, dep. 2014, Rv. 258615; Sez. 3 n. 6240 del 14.01.2009, Rv. 242530).

Il principio è stato riaffermato con riferimento all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.: la nullità si propaga all’ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, ne comporta l’annullamento. La Corte ha però precisato che a tale annullamento non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, effetto che si verifica solo quando il provvedimento del Tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non quando, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. Un. n. 33540 del 27.06.2001, Rv. 219230; Sez. 3 n. 11635 del 21.01.2025, Rv. 287680; Sez. 4 n. 29954 del 14.10.2020, Rv. 279715; Sez. Un. n. 6 del 17.04.1996, Rv. 205254).

L’ordinanza è stata conseguentemente annullata per il profilo di nullità evidenziato e tempestivamente eccepito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, Sezione del riesame. Resta ferma l’efficacia della misura cautelare, non travolta dall’annullamento del provvedimento che l’aveva confermata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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