Serbatoi di stoccaggio come elementi della linea produttiva nella stima catastale (Cass. civ. n. 24744/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale di uno stabilimento industriale, la qualificazione dei serbatoi di stoccaggio come elementi della linea produttiva ovvero come costruzioni da includere nella stima costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La Corte di cassazione non può riesaminare l’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice di merito, né sostituire a esso una diversa valutazione della funzione dei beni in relazione allo specifico ciclo produttivo. La censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si risolva in un diverso apprezzamento del fatto, è inammissibile in sede di legittimità. Resta fermo che i silos costituenti strutture poste a monte e a valle del processo produttivo, destinati al semplice stoccaggio e connotati da solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo, rientrano tra le costruzioni da includere nella stima, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento. Con tale atto l’Agenzia delle Entrate aveva reinserito i serbatoi nella valutazione catastale dello stabilimento industriale destinato alla preparazione, imbottigliamento e stoccaggio di bevande, ritenendoli elementi strutturalmente connessi che accrescono la qualità e l’utilità del fabbricato, per una maggior rendita di euro 1.906,00.

La Corte regionale ha ritenuto che, alla luce dei chiarimenti operativi della Direzione Centrale Catasto, cartografia, pubblicità immobiliare richiamati dall’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, vadano inclusi nella stima diretta solo i silos costituenti strutture poste a monte e a valle del processo produttivo, destinate al semplice stoccaggio. Nel caso di specie i serbatoi costituivano elementi della linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i processi di lavorazione, come evincibile dalla denuncia all’Agenzia delle Dogane delle apparecchiature e dei processi di lavorazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; la contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato l’unico motivo, con cui l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, delle istruzioni della circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio e dei chiarimenti operativi, sostenendo che i serbatoi, indicati come silos di stoccaggio nella denuncia doganale, dovessero essere annoverati tra le costruzioni in quanto strutture poste a monte e a valle del processo produttivo, destinate al semplice stoccaggio di materie prime e connotate da stabilità e immobilizzazione al suolo.

La Corte ha rilevato che la CTR ha accertato in fatto che i serbatoi di stoccaggio, pur realizzati nella forma dei silos, costituivano veri e propri elementi della linea produttiva, funzionali allo specifico processo produttivo che si conclude con l’imbottigliamento, previa miscelazione e invecchiamento dei liquori. Ha quindi escluso che essi rientrassero tra le costruzioni da includere nella stima catastale. La Corte ha precisato che, per un’industria che produce e fabbrica liquori attraverso miscelazione e invecchiamento, i serbatoi di stoccaggio delle materie prime necessarie alla preparazione dei prodotti finiti o semilavorati non possono considerarsi elementi staccati dal ciclo di produzione o di trasformazione, essendo parte indissolubile del processo industriale.

La Corte ha quindi qualificato la censura dell’Agenzia come un diverso apprezzamento in fatto rispetto a quello operato dal giudice di merito e come richiesta di una diversa valutazione della funzione dei silos in relazione allo specifico ciclo produttivo, preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, essendo l’apprezzamento dei fatti e delle prove sottratto al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese essendo la società rimasta intimata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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