Ragioni di urgenza e termine dilatorio nell’accertamento tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 10081 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca dell’emissione, deve essere provata dall’ufficio. Le ragioni di urgenza non possono consistere nell’imminente scadenza del termine decadenziale utile all’accertamento, ma ben possono sostanziarsi in reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale, nella partecipazione a una frode fiscale o nello stato di insolvenza della società, tale da rendere più difficoltoso, con il passare del tempo, il pagamento del tributo.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava la posizione fiscale di una società in liquidazione per l’anno d’imposta 2010, ai fini IRES, IRAP e IVA. L’atto impositivo, emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, si fondava sull’asserita partecipazione della contribuente a un sistema fraudolento mediante l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e di dichiarazioni d’intento fittizie.
La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la nullità dell’atto per violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, la decadenza dell’azione accertatrice e l’insussistenza dei presupposti per la qualificazione delle operazioni come inesistenti. La CTP rigettava il ricorso e la CTR delle Marche, con sentenza n. 270/2020, confermava la decisione di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo, relativo alla violazione del termine dilatorio. Richiamato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite n. 18184 del 2013, la Corte ribadisce che l’inosservanza del termine di sessanta giorni determina l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza la cui prova grava sull’Ufficio. Nel caso di specie, la CTR ha correttamente valorizzato la complessità della vicenda, la scaturigine in sede penale di un sequestro preventivo confermato dal Tribunale della libertà, il pericolo di danno erariale e lo stato di insolvenza accertato: elementi che integrano le ragioni di urgenza, le quali ben possono sostanziarsi in reiterate violazioni di rilevanza penale o nella partecipazione a una frode fiscale.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che gli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 546/1992 e l’art. 276 c.p.c. impongano una continuità indefettibile fra udienza, deliberazione e deposito della sentenza. La pluralità di udienze e il lasso temporale intercorso prima del deposito non rappresentano di per sé un vulnus processuale, poiché la violazione suscettibile di integrare una nullità si misura alla luce dell’incidenza concreta sul diritto di difesa. Il motivo è pertanto respinto perché diretto contro la fisiologia del lavoro giudiziario.
Il terzo motivo, concernente la prova presuntiva dell’inesistenza delle operazioni, è dichiarato inammissibile nella parte in cui, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, rimette in discussione la valutazione della prova operata dal giudice di merito. La Corte ricorda che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di sussunzione o nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il giudizio di merito non può essere ulteriormente revisionato in sede di legittimità, non essendo conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito. La sentenza impugnata, avendo esposto dettagliatamente l’accertamento di fatto e il percorso logico-giuridico seguito, supera il vaglio del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il ricorso è integralmente rigettato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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