Cessazione della materia del contendere per avvenuto adempimento e condanna al pagamento delle spese per soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Campania n. 1389 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inerzia dell’Amministrazione, l’integrale adempimento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, qualora l’adempimento sia successivo alla notificazione del ricorso, l’Amministrazione, risultata soccombente in via virtuale, è tenuta alla refusione delle spese di lite, la cui liquidazione può essere integralmente posta a suo carico, sussistendone i presupposti, ovvero disposta in misura parziale in ragione dell’avvenuto adempimento in corso di causa.
Il Fatto
Una docente, assunta con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1650 del 2024, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un importo complessivo di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023.
A fronte del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, istando per l’adozione delle misure necessarie a garantire l’esecuzione del titolo e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la documentazione depositata dall’Amministrazione, ha accertato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Salerno aveva corrisposto alla ricorrente, in data 22.04.2026, i tre voucher della Carta del Docente per l’importo complessivo dovuto. Rilevato che l’ottemperanza era intervenuta nelle more del giudizio e successivamente alla proposizione del ricorso, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.
Sulla questione delle spese di lite, la ricorrente aveva insistito per la condanna dell’Amministrazione, applicando il principio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che il soddisfacimento della pretesa era avvenuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio. Il Collegio ha accolto tale impostazione, ritenendo che l’Amministrazione, rimasta inerte fino alla notifica del ricorso, dovesse considerarsi virtualmente soccombente.
Tuttavia, il Tribunale ha operato una compensazione parziale delle spese, per una metà, valorizzando l’avvenuto adempimento, seppur tardivo. Per la restante metà, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 300,00 per compensi professionali, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La pronuncia, nel riconoscere la fondatezza della pretesa satisfattiva della ricorrente, conferma che l’adempimento successivo alla notifica del ricorso non esonera l’Amministrazione dalle conseguenze della propria inerzia, ancorando la decisione sulle spese alla dinamica processuale e non alla mera cessazione della materia del contendere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.