Sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione e autoresponsabilità del concorrente (TAR Campania n. 17 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone il sopralluogo a pena di esclusione non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione ove l’adempimento assolva una funzione sostanziale, consentendo al concorrente di formulare un’offerta consapevole e aderente alle necessità dell’appalto. La sua omissione integra una carenza sostanziale dell’offerta e non un mero vizio formale, non sanabile mediante soccorso istruttorio. La stazione appaltante può modificare la disciplina di gara introducendo l’obbligo prima della scadenza del termine, purché la modifica sia pubblicizzata e i termini siano prorogati; grava sull’operatore economico il principio di autoresponsabilità, dovendosi egli avvedere delle prescrizioni di gara con la diligenza qualificata propria della sua qualifica professionale.

Il Fatto

La società ricorrente, in proprio e quale mandataria di un RTI, impugnava la deliberazione con cui il direttore generale dell’azienda sanitaria l’aveva esclusa da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di manutenzione full-risk degli impianti di bi-osmosi, aggiudicata a un’impresa controinteressata. L’esclusione era stata disposta per la mancata allegazione del verbale di sopralluogo previsto dall’art. 11 del disciplinare, reso obbligatorio a pena di esclusione con una modifica degli atti di gara intervenuta in prossimità della scadenza.

La ricorrente sosteneva di non essersi avveduta della modifica e di avere comunque piena conoscenza dei luoghi, avendo svolto per due anni altro servizio presso le medesime strutture. Chiedeva l’annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento. Con motivi aggiunti impugnava la successiva nota del RUP che argomentava le ragioni dell’esclusione, deducendone l’incompetenza e la motivazione postuma.

La Motivazione della Corte

Il TAR rigetta il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti. Il fulcro è il principio di autoresponsabilità: se alla stazione appaltante incombe l’onere di indicare in modo chiaro i requisiti di partecipazione, l’operatore economico che decide di gareggiare agisce come soggetto professionalmente qualificato e deve attuare la diligenza esigibile. Dalla documentazione emerge che la modifica era stata pubblicata integralmente sul portale regionale con apposito avviso e che i termini di presentazione delle offerte erano stati differiti.

Il Collegio esclude il contrasto con l’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che l’obbligo di sopralluogo ha ruolo sostanziale, e non meramente formale, perché consente una completa conoscenza dello stato dei luoghi e orienta la migliore formulazione dell’offerta tecnica ed economica. La sua omissione non è dunque una causa di esclusione formale, ma un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta.

Il Tribunale valorizza le ragioni tecniche che avevano indotto l’amministrazione a introdurre l’obbligo e reputa legittimo il mutamento di scelta, non essendo precluso alla stazione appaltante modificare la lex specialis prima della scadenza, con pubblicizzazione e proroga. Respinta è anche la tesi della conoscenza pregressa dei luoghi: gli impianti di bi-osmosi non coincidevano con quelli di distribuzione dei gas medicinali oggetto del precedente servizio, e la ricorrente non aveva mai operato presso due dei presidi interessati. La sua posizione non equivale a quella del gestore uscente.

Quanto al soccorso istruttorio, l’adempimento era preliminare e prodromico all’offerta, quindi infungibile in via successiva. Sul motivo subordinato di mancata esclusione dell’aggiudicataria, il TAR rileva che questa aveva allegato l’allegato A9 secondo la modulistica predisposta, adempiendo alle prescrizioni, mentre la ricorrente non aveva attestato alcun sopralluogo. I motivi aggiunti sono inammissibili perché rivolti contro una nota endoprocedimentale, priva di lesività. Segue la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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