Diffida comunale sul pagamento dei compensi e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2167 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui il Comune, in applicazione dell’art. 31 della legge regionale Sicilia n. 23/2021, avverte che i titoli abilitativi edilizi attuativi di un piano di lottizzazione saranno ritenuti inefficaci e sospesi fino alla regolarizzazione delle spettanze professionali non è, di per sé, immediatamente lesiva quando l’Amministrazione ne abbia sospeso gli effetti riservandosi ogni determinazione conseguente. In tal caso l’atto non esplica una lesione attuale della sfera giuridica del destinatario, potendo derivarne solo da eventuali dinieghi di titoli edilizi richiesti in attuazione del piano. Il ricorso proposto avverso tale atto va pertanto dichiarato improcedibile, non potendo il processo rimanere sospeso sine die in attesa di future determinazioni amministrative, con salvezza della riproposizione della domanda in caso di riattivazione della diffida o di adozione delle misure riservate.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Augusta li ha diffidati a provvedere al pagamento integrale delle spettanze dovute ai tecnici e a trasmettere la relativa documentazione, avvertendo che, in difetto, gli atti abilitativi edilizi e urbanistici concernenti un piano di lottizzazione sarebbero stati considerati inefficaci fino alla regolarizzazione degli oneri tecnici.
Il piano era stato approvato con delibera di Giunta e seguito dalla relativa convenzione urbanistica. I tecnici avevano segnalato il mancato pagamento del saldo; i ricorrenti avevano replicato trasmettendo un accordo che fissava il pagamento a una data successiva e sollecitando il Comune a non dar seguito alle richieste. Di qui l’atto impugnato e il giudizio, nel quale si denunciano eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio, incompetenza del dirigente rispetto al principio del contrarius actus e sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato l’atto impugnato: si tratta di una diffida con cui il Comune ha assegnato un termine per presentare memorie e osservazioni, avvertendo che in mancanza di riscontro gli atti abilitativi relativi al piano sarebbero stati ritenuti inefficaci e sospesi. La diffida è stata adottata in applicazione dell’art. 31 legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, che subordina il rilascio dei titoli abilitativi e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso al pagamento delle spettanze professionali concordate nel contratto.
Secondo il Tribunale, la diffida deve ritenersi riferita, in conformità alla norma, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in attuazione del piano di lottizzazione. L’Amministrazione, con successiva nota, ha sospeso gli effetti della diffida al fine di acquisire ulteriori elementi per la corretta applicazione della disposizione regionale, riservandosi ogni determinazione conseguente, compresa la riattivazione della diffida e l’adozione di eventuali misure.
Su questa base il Collegio ha escluso che il provvedimento esplichi effetti immediatamente lesivi per i ricorrenti. Una lesione potrebbe discendere solo da eventuali dinieghi dei titoli edilizi richiesti in attuazione del piano. La diffida, inoltre, è stata privata di efficacia dalla stessa Amministrazione, che si è riservata di adottare un futuro nuovo provvedimento previa rinnovata valutazione dei presupposti.
Da tale arresto procedimentale deriva l’improcedibilità del ricorso: il processo non può restare sospeso sine die in attesa di future determinazioni dell’Amministrazione. Il Tribunale ha comunque fatto salva la riproposizione della domanda nell’ipotesi di riattivazione della diffida o di adozione delle misure che il Comune si è riservato di assumere in applicazione dell’art. 31 della legge regionale n. 23/2021.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto dello svolgimento della vicenda procedimentale e della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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