Servizio civile nazionale equiparato all’universale per la riserva del 15% (TAR Lazio n. 2525 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva del quindici per cento dei posti prevista dall’art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 va estesa, già nel testo previgente alla riforma del 2025, anche a chi ha svolto il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. I due istituti sono legati da un rapporto di continuità, condividendo il presupposto della volontarietà e la medesima ratio di difesa civile della Patria ai sensi degli artt. 2 e 52 Cost.. L’art. 4, comma 4, d.l. 14 marzo 2025, n. 25 ha recepito sul piano normativo una lettura estensiva già possibile in via di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18. La riserva attiene a un titolo di preferenza dichiarato dal candidato e non incide sulla par condicio dei concorrenti.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A022, per il Lazio, bandito con D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023. Nella domanda ha dichiarato il servizio civile nazionale svolto dal 16 novembre 2009 al 15 novembre 2010, invocando la riserva del quindici per cento dei posti.
La graduatoria finale non la include tra i vincitori riservisti, per l’omessa valutazione del titolo. Di qui il ricorso, affidato a un unico motivo, con contestuale domanda cautelare e richiesta di risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a.. Con motivi aggiunti ha poi impugnato l’elenco degli idonei allegato al provvedimento prot. 1460 del 30 giugno 2025, nella parte in cui non la comprende.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione storica dei due istituti. Il servizio civile universale è stato istituito dal d.lgs. n. 40/2017 in attuazione della delega di cui all’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, che ha previsto la sola revisione del servizio civile nazionale. L’intervento legislativo, secondo la relazione illustrativa, non è novativo né sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina previgente.
Da qui la conclusione che il servizio civile nazionale e quello universale condividono il medesimo presupposto di volontarietà e la medesima ratio ispiratrice, realizzando forme di difesa civile concorrenti con quella armata. La legge n. 64/2001 aveva già introdotto, accanto alla componente obbligatoria riservata agli obiettori, una componente volontaria aperta alle donne e agli inabili alla leva. Viene richiamata la Corte cost., sentenza 20 luglio 2018, n. 171, secondo cui la sospensione della leva non muta natura e finalità dell’istituto.
Il Collegio aderisce all’indirizzo di TAR Lazio, sez. IV-ter, 18 giugno 2025, n. 12019, richiamando anche Cons. Stato, VII, ord. n. 3231/2025 e TAR Lazio, III-bis, 10 dicembre 2025, n. 22303. Ulteriori indici di continuità sono ricavati dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 40/2017, che nella disciplina transitoria richiama le modalità della previgente normativa, e dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 77/2002 in tema di durata.
L’art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, ha inserito nell’art. 18 il riferimento al servizio civile nazionale. Per il Tribunale l’inciso ha valenza ricognitiva e non interpretativa: esso rende evidente un significato già ascrivibile alla disposizione anteriore mediante interpretazione logico-sistematica, in chiave di conformità ai principi di uguaglianza e non discriminazione.
Il Collegio esclude che la lettura proposta modifichi le regole concorsuali con effetto retroattivo. Il requisito non è titolo di ammissione né di merito, ma status fondante di una preferenza attribuita per un fatto compiuto in passato e dichiarato in domanda. Il ricorso è pertanto accolto, con onere per l’Amministrazione di inserire stabilmente la ricorrente nella graduatoria dei vincitori. Spese compensate per la peculiarità della questione e la non univocità degli indirizzi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.