Riconoscimento titolo estero sostegno: illegittimo il diniego senza misure compensative (TAR Lazio n. 2529 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento, in Italia, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero è illegittimo quando l’Amministrazione, pur avendo proceduto al confronto comparativo tra la formazione estera e quella nazionale, non valuti la possibilità di assegnare misure compensative idonee a colmare le differenze riscontrate. L’assenza di un titolo abilitante nello Stato di origine non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, potendo questo avvenire anche mediante misure compensative, eventualmente aggravate. Il confronto tra competenze acquisite e conoscenze richieste dalla normativa nazionale deve essere effettivo e specifico, non fondato su rilievi generali e formali.

Il Fatto

Il ricorrente ha inoltrato al Ministero dell’Istruzione istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, consistente in un corso superiore di specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo, rilasciato nel gennaio 2022 da un’università spagnola. L’Amministrazione ha rigettato la domanda, anche in base al parere non favorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca, rilevando che il titolo non darebbe accesso all’insegnamento in Spagna e presenterebbe differenze incolmabili rispetto al percorso nazionale.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea e assenza di una valutazione effettiva della formazione acquisita. La Sezione ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 887 del 7 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e il d.lgs. n. 206/2007. Il riconoscimento presuppone che l’interessato, grazie alla qualifica conseguita nello Stato di origine, possa ivi esercitare la professione. Nel caso di specie manca l’attestazione dell’autorità spagnola emessa ai sensi della direttiva.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza euro-unitaria, in una situazione che ricade nell’ambito degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. Il Collegio richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, che ha precisato come lo Stato membro ospitante resti libero di tener conto anche di un titolo non riconosciuto nello Stato di origine.

Il Ministero, dopo aver rilevato la natura non abilitante del titolo, ha comunque proceduto all’esame comparativo, aderendo ai principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2022 e coeve. Tuttavia, secondo il TAR, le obiezioni ministeriali non resistono al vaglio di legittimità: la valutazione è affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti del D.M. 30.09.2011, la distinzione tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico” e le modalità blended del corso spagnolo.

Dalla documentazione emerge una diffusa sovrapposizione delle materie tra il percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011. Inoltre, il Ministero non ha considerato la possibilità di individuare misure compensative per colmare le differenze formative. La giurisprudenza europea le riconosce anche in caso di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo, come nella sentenza Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020.

Il Collegio osserva infine che il d.l. n. 71/2024, convertito con l. n. 106/2024, e il decreto interministeriale n. 77 del 24.04.2025 hanno previsto percorsi di specializzazione per chi ha conseguito un titolo estero sul sostegno. Il Dicastero ha ammesso a tali percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa, ritenendolo idoneo ai fini dell’ammissione. Non appaiono quindi chiare le ragioni per cui misure compensative adeguate non possano colmare le differenze. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con obbligo di riesame dell’istanza e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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