Subentro autostradale CIPE non può imporre obblighi unilaterali al concessionario uscente (TAR Lazio n. 495 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase di prorogatio della concessione autostradale scaduta, il valore di subentro di cui all’art. 25 della Convenzione e all’art. 178, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 costituisce un credito del concessionario uscente verso il concessionario subentrante, per le opere assentite e non ancora ammortizzate. Esso può essere estinto dall’amortimento completo, ma non può mai convertirsi in un importo negativo o a debito del concessionario uscente, né in un credito del concedente, che resta estraneo al rapporto di subentro. Il CIPE non è titolare, in assenza di base legislativa, del potere di determinare unilateralmente il regime economico del periodo transitorio, né di sostituire in via retroattiva e figurativa un diverso schema tariffario a quello convenzionale. Le delibere che impongono tali prescrizioni sono illegittime, salva la loro valenza come atto di indirizzo rivolto al concedente ai fini della rinegoziazione.

Il Fatto

La Provincia autonoma di Trento, socia fondatrice del concessionario uscente e titolare di prerogative statutarie, impugna davanti al TAR Lazio la delibera CIPE n. 68/2018, con cui è stato approvato l’accordo di cooperazione per l’affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena. La concessione precedente, stipulata da Anas e Autobrennero nel 1999, era scaduta il 30 aprile 2014; in attesa del nuovo affidamento, la società ha proseguito la gestione in prorogatio su richiesta del Ministero.

Con motivi aggiunti la ricorrente estende l’impugnazione alle successive delibere CIPE n. 24/2019, n. 38/2019 e n. 59/2019. Le censure riguardano la governance del Comitato di indirizzo e coordinamento, il regime di remunerazione tariffaria degli interventi e, soprattutto, la determinazione del valore di subentro e dei benefici della protratta gestione.

La Motivazione della Corte

Sui profili di governance, il Collegio respinge le censure di ibridazione. Il CIC è un organismo paritetico previsto dallo schema di accordo, riconducibile al modello dell’art. 15 della legge n. 241/1990. La sua composizione è rigorosamente equilibrata tra Stato ed enti territoriali. La società in house costituisce un mero modulo organizzativo dei concessionari territoriali, ma l’utilizzo di tale strumento non può depotenziare i controlli del concedente. Non si ravvisa alcun ruolo dominante dello Stato né lesione delle autonomie territoriali.

Sul secondo motivo, relativo alla remunerazione tariffaria degli interventi di miglioramento della viabilità, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La delibera n. 24/2019 ha modificato l’art. 8 dell’Accordo recependo le obiezioni sollevate, e il nuovo parere NARS n. 2/2019 ha superato il precedente parere n. 6/2018 su cui si fondavano le doglianze.

Il nucleo della decisione investe la parte terza del ricorso. Il Collegio ricostruisce la nozione di valore di subentro muovendo dalla direttiva ministeriale n. 283/1998 e dall’art. 13-bis, comma 1, lett. c), d.l. n. 148/2017. L’indennizzo spetta al concessionario uscente verso il subentrante, non verso il concedente. Il protrarsi della gestione in proroga può condurre al massimo all’azzeramento del credito, mai alla sua trasformazione in debito. Il punto 4 della delibera n. 68/2018 e i punti 2 e 3 della delibera n. 59/2019 sono pertanto illegittimi.

Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7478 del 10.11.2021. In assenza di norma legislativa, l’amministrazione non può introdurre unilateralmente un nuovo sistema di remunerazione per il periodo transitorio. Le delibere CIPE conservano valore di atto di indirizzo verso il MIT, ma non possono incidere direttamente sulla sfera giuridica del concessionario uscente. L’unico motivo autonomo dei secondi motivi aggiunti è fondato, perché i criteri di calcolo sostituiscono in via retroattiva e figurativa il regime tariffario convenzionale.

I primi motivi aggiunti, nella parte relativa al punto 5 della delibera n. 24/2019, e i secondi motivi aggiunti, nella parte relativa alla delibera n. 38/2019, sono inammissibili per difetto di interesse. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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