Inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza espositiva e di autosufficienza (Cass. civ. Sez. 1 n. 4567 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione privo della chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi, quando la comprensione delle censure e la verifica della loro ammissibilità e fondatezza richiedano un’attività di estrapolazione della materia del contendere riservata al ricorrente. È altresì inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che non trascriva gli atti processuali dei gradi di merito nei quali la questione sarebbe stata prospettata, come imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Il Consorzio cooperative lavoratori ausiliari del traffico – Società consortile cooperativa conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Ancona il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Istituto comprensivo “F. Imondi Romagnoli”, chiedendone la condanna al pagamento di un residuo corrispettivo per servizi di pulizia e attività ausiliarie presso gli istituti scolastici, documentato da due fatture dell’anno 2011.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda e la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello, applicando il principio della ragione più liquida. Il giudice distrettuale osservava che il Consorzio, in violazione dell’art. 1193 cod. civ., aveva imputato il pagamento ricevuto alle fatture del 2011, anziché a quelle del 2013 indicate dal debitore, e che il creditore aveva accettato la diversa imputazione mediante quietanza. Avverso tale sentenza il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni, esaminate in via preliminare. In primo luogo, il ricorso difetta della chiara esposizione dei fatti di causa essenziale all’illustrazione dei motivi, requisito imposto dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. La Suprema Corte ha precisato che da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti, la causa petendi e il petitum, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. Tale requisito non può essere ricavato da una faticosa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei motivi, poiché ciò equivarrebbe a devolvere alla Corte un’attività di estrapolazione riservata al ricorrente. Nel caso di specie, il ricorrente aveva riassunto l’antefatto, ma per l’atto introduttivo di primo grado aveva riportato le sole conclusioni, senza illustrare la causa petendi e il petitum; analoghe carenze affliggevano i paragrafi dedicati alle sentenze dei gradi di merito.
In secondo luogo, il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte territoriale aveva accertato che il pagamento eseguito dal Ministero era stato imputato alle fatture del 2011 e che tale imputazione era stata accettata dal creditore, con conseguente insussistenza del credito azionato. Il ricorrente, per contrastare tale conclusione, allegava di aver comunque chiesto la condanna al pagamento del residuo, importo che, per coerenza con la decisione d’appello, andrebbe riferito alle fatture del 2013. Tuttavia, la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non trascriveva gli atti di citazione di primo e di secondo grado nei quali essa sarebbe stata prospettata, come imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sempre a pena di inammissibilità.
Da ultimo, la Corte ha rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità: anche a voler ammettere che la domanda di cui al motivo fosse stata formulata dinanzi al primo giudice, l’eventuale omessa pronuncia su di essa avrebbe dovuto essere fatta valere con i motivi di appello e dalla narrativa della sentenza tale circostanza non risulta. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato alla rifusione delle spese di lite e alla corresponsione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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