Onere della prova degli sgravi contributivi e inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12984 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie di volta in volta invocata, sia che si controverta sulla spettanza in sé del beneficio, sia che l’oggetto del contendere riguardi la sua misura. Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata è inammissibile per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. Le questioni non devolute in grado di appello sono coperte da giudicato interno. La facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile per cassazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva contestato omissioni contributive in relazione alla manodopera agricola occupata alle sue dipendenze. Il giudizio di primo grado aveva solo parzialmente accolto l’opposizione, e la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 27.04.2018, aveva confermato quella pronuncia.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi di censura, poi illustrati con memoria. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, senza svolgere ulteriore attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 198 e 416 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a carico della società l’onere di provare i requisiti degli sgravi per le zone svantaggiate e per aver attribuito al solo verbale ispettivo efficacia probatoria. Sul punto la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di sgravi e fiscalizzazione, è l’impresa a dover provare i requisiti del beneficio invocato, sia quanto alla spettanza sia quanto alla misura, sulla scorta di Cass. n. 1157 del 2018, Cass. n. 5137 del 2006 e Cass. n. 16351 del 2007.
Il motivo è quindi palesemente infondato quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, mentre è radicalmente inammissibile nella parte relativa all’acquisizione della documentazione in sede peritale, difettando di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Analogo profilo di inammissibilità presenta il secondo motivo, che non si confronta con le affermazioni della sentenza impugnata in ordine al regime sanzionatorio applicato. La Corte ribadisce che il motivo di ricorso deve enunciare le ragioni per cui la decisione è erronea, e che la mancata considerazione delle argomentazioni della decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata dall’art. 366 n. 4 c.p.c., come affermato da Cass. n. 1341 del 2024.
Il terzo e il quarto motivo sono del pari inammissibili, vertendo su questioni non devolute in grado di appello, sulle quali si è formato il giudicato interno. Il quinto motivo è invece palesemente infondato, evincendosi dalla motivazione che l’istanza di richiamo del CTU è stata implicitamente rigettata.
Il sesto motivo è infine inammissibile, essendo consolidato il principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile per cassazione, neppure per difetto di motivazione, come statuito da Cass. n. 22397 del 2020. Il ricorso è pertanto rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, con la consequenziale declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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