Sgravi contributivi, prova del fatto costitutivo e non contestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4934 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che invochi il beneficio l’onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla fattispecie normativa di volta in volta applicabile. Ai fini previdenziali, in ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro, rileva la concreta attività svolta dalle maestranze e non il formale inquadramento operato dal datore. Il principio di non contestazione opera esclusivamente sui fatti e non sulle qualificazioni normative, né l’atteggiamento difensivo della controparte che neghi in radice il presupposto generale del diritto vale come ammissione dello specifico fatto costitutivo, rimasto indimostrato.
Il Fatto
Un’impresa agricola ricorreva al giudice per ottenere l’accertamento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per i contributi dovuti per l’anno 2007. Il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Bari aveva confermato la decisione.
La corte territoriale aveva rilevato che l’inquadramento erroneo e inferiore di alcuni lavoratori aveva determinato il mancato rispetto dei minimi contributivi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, cui l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduceva la violazione di plurime norme processuali e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse trascurato la non contestazione del diritto agli sgravi, intervenuta in primo grado.
La Corte muove da un principio già affermato in tema di sgravi e fiscalizzazione: sull’impresa che vanti il beneficio grava l’onere di provare i requisiti necessari, in relazione alla fattispecie normativa invocata (Sez. L n. 1157 del 2018). Nel caso concreto, la corte territoriale aveva accertato che il ricorrente non aveva dimostrato i presupposti fattuali della fruizione, ossia la corresponsione di paghe contrattuali conformi alle previsioni collettive e congrue rispetto alle mansioni svolte.
Il beneficio era stato negato già in primo grado perché i dipendenti dell’impresa agricola erano stati inquadrati in un’area inferiore, con conseguente inosservanza dei minimi retributivi del contratto collettivo provinciale. Su questo punto la Corte chiarisce che, ai fini previdenziali e in ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, assume rilievo la concreta attività svolta dalle maestranze, al di là del formale inquadramento.
Quanto alla doglianza sulla non contestazione, la Corte osserva che essa è priva di pregio: il principio di non contestazione non può riguardare aspetti che attengono a qualificazioni normative, concernendo soltanto i fatti. La limitazione della contestazione dell’INPS al diritto dell’impresa alla fiscalizzazione non equivale, di per sé, a inequivoca ammissione dello specifico fatto costitutivo.
La Corte richiama sul punto un proprio precedente (Sez. L n. 8014 del 1990): chi richiede lo sgravio contributivo aggiuntivo ha l’onere di provare il fatto costitutivo, né è dispensato da tale onere per l’atteggiamento difensivo della controparte che neghi in radice il presupposto generale del diritto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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